Sentenza n. 1507/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Documenti di valutazione, verbali del consiglio di classe, voto di condotta pari a cinque e conseguente non ammissione dello studente alla classe successiva, nonché atti disciplinari e griglia di valutazione del comportamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il documento di valutazione dell’anno scolastico 2025/2026, il successivo provvedimento di correzione di errore materiale, il documento di valutazione corretto, i verbali degli scrutini finale e del primo quadrimestre, la griglia di valutazione del comportamento, le note disciplinari e la sanzione disciplinare irrogata allo studente, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 62/2017, della l. n. 150/2024, del d.P.R. n. 249/1998 e del d.P.R. n. 122/2009, nonché dei principi di proporzionalità e gradualità, lamentando difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e della motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Con il secondo motivo hanno contestato la violazione della disciplina sulle sanzioni disciplinari scolastiche, del regolamento d’istituto e dei medesimi principi di proporzionalità e gradualità, lamentando difetto assoluto di istruttoria, di presupposto e di motivazione. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 1 e 6 del d.lgs. n. 62/2017 e della circolare ministeriale n. 1865/2017, oltre a difetto di istruttoria, presupposti e motivazione. In particolare, i ricorrenti hanno cercato di ridimensionare gli episodi disciplinari, hanno sostenuto l’irrilevanza o l’insufficienza delle attività riparative e hanno attribuito le insufficienze nelle materie all’assenza dello studente negli ultimi giorni dell’anno scolastico per ragioni di salute.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che la non ammissione fosse stata determinata dal voto di condotta pari a cinque e trovasse direttamente fondamento nell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 62/2017, secondo cui, nella scuola secondaria di primo grado, una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta la deliberazione della non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 122/2009, poiché riferito agli studenti della scuola secondaria di secondo grado; ha comunque osservato che, anche ove applicabile, tale disposizione consentirebbe il voto inferiore a sei decimi in presenza, nello stesso anno scolastico, di una sanzione disciplinare prevista dall’art. 4 del d.P.R. n. 249/1998. Nel caso concreto lo studente era stato sospeso per tre giorni per gravi e reiterate infrazioni, consistenti in mancanza alle consegne e disturbo delle lezioni, nonostante i richiami dei docenti. Dopo la sanzione e lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, il comportamento non era migliorato: il tutor aveva rilevato passività, scarsa partecipazione e insufficiente consapevolezza della gravità della condotta; inoltre, lo studente aveva continuato a disturbare le lezioni, irridere i docenti, usare linguaggio volgare e non rispettare i richiami. Il TAR ha valorizzato anche la mancata partecipazione della famiglia al procedimento disciplinare e al dialogo educativo, nonché la successiva riduzione della frequenza scolastica senza adeguata giustificazione. Ha quindi ritenuto adeguatamente comprovata la valutazione negativa del comportamento e non sproporzionata la conseguente non ammissione. Le insufficienze in cinque materie sono state ricondotte al pregresso scarso impegno e alla valutazione complessiva dei docenti, non alle sole assenze per motivi di salute negli ultimi giorni dell’anno. Infine, la rettifica del giudizio sulla condotta è stata ritenuta legittima perché diretta a correggere un mero errore di trascrizione del verbale del consiglio di classe. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi
La disposizione è stata ritenuta direttamente applicabile agli studenti della scuola secondaria di primo grado e idonea a fondare la non ammissione alla classe successiva in presenza di un voto di condotta inferiore a sei decimi.
art. 7, comma 2, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Il TAR ha ritenuto che la disposizione si riferisca esclusivamente alla valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado; in ogni caso, anche ove applicabile, essa non impedirebbe il voto di condotta inferiore a sei decimi quando nello stesso anno scolastico sia stata irrogata una sanzione disciplinare prevista dall’art. 4 del d.P.R. n. 249/1998.
art. 4 d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
La sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni, irrogata per gravi e reiterate infrazioni, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del comportamento secondo la disciplina richiamata dal giudice.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 4, commi 2, 7 e 9, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
La disciplina richiamata dai ricorrenti è stata esaminata nel quadro della valutazione della legittimità della sanzione disciplinare e del voto di condotta.
art. 7, commi 2, 2-bis e 3, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Le disposizioni sono state invocate dai ricorrenti in relazione ai presupposti del voto di comportamento e della non ammissione, ma il giudice ne ha escluso l’applicabilità diretta alla scuola secondaria di primo grado quanto al comma 2.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 62/2017, la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi costituisce presupposto per la deliberazione della non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo.
- La disciplina dell’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 122/2009, riferita alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado, non è direttamente applicabile alla scuola secondaria di primo grado; in ogni caso, la presenza di una sanzione disciplinare irrogata nello stesso anno scolastico può legittimare una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi nei casi previsti dalla normativa.
- La valutazione negativa del comportamento può essere legittimamente fondata sulla reiterazione di condotte indisciplinate, sulla persistente inosservanza dei richiami, sul disturbo delle lezioni, sulla mancanza di partecipazione alle attività educative e sull’assenza di un effettivo ravvedimento successivo alla sanzione disciplinare.
- La non ammissione alla classe successiva non è viziata per il solo fatto che lo studente abbia partecipato ad attività di cittadinanza attiva o riparative, quando dagli atti risulti che tali attività non abbiano prodotto un concreto miglioramento della condotta.
- La correzione del documento di valutazione è legittima quando si limita a rettificare un errore materiale di trascrizione del verbale del consiglio di classe, senza modificare sostanzialmente la valutazione deliberata.
- Le insufficienze nelle singole materie possono essere ricondotte alla valutazione globale dell’impegno e dell’andamento scolastico dello studente, senza che l’amministrazione debba imputarle esclusivamente alle assenze verificatesi nella fase finale dell’anno.
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