Cassazione Penale, Ordinanza n. 30831/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in abbreviato alla pena di un anno di reclusione per indebita percezione del reddito di cittadinanza e per il reato di cui all'art. 316-ter c.p., ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge sostenendo che l'abrogazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 avrebbe dovuto comportare l'applicazione retroattiva della lex mitior e quindi l'eliminazione della rilevanza penale del fatto. Con il secondo ha dedotto vizio di motivazione sull'accertamento del fatto, lamentando l'assenza agli atti della falsa dichiarazione e contestando la ricostruzione probatoria relativa alla domanda di reddito di cittadinanza, nella quale sarebbe stata attestata la sussistenza di un requisito non posseduto, ossia la residenza in Italia da almeno quattro anni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, prevista dall'art. 1, comma 318, della l. n. 197 del 2022 con efficacia dal 1 gennaio 2024, conserva la punibilità dei fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina previgente e deroga legittimamente alla retroattività della lex mitior. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del merito e non individuava specifici travisamenti della prova, mentre la sentenza impugnata aveva dato atto documentalmente della dichiarazione resa nella domanda del 31 ottobre 2020. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La fattispecie incriminatrice resta applicabile ai fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina, nonostante l'abrogazione successiva.
art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197
La norma abroga il reato dal 1 gennaio 2024 ma fa salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti anteriori, con deroga alla lex mitior.
Il principio di retroattività della legge più favorevole è derogato dalla disciplina speciale di abrogazione del reato.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
È richiamato come nuova incriminazione per gli analoghi benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza.
È il concorrente reato per cui l'imputato è stato condannato insieme alla falsa attestazione nella richiesta di beneficio.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie penale può essere accompagnata da una disciplina transitoria che mantiene la punibilità dei fatti commessi prima della cessazione di efficacia, con deroga non irragionevole al principio di retroattività della lex mitior quando sorretta da una plausibile giustificazione di politica criminale.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o in una rilettura alternativa del compendio istruttorio, salvo che il ricorrente individui specifici travisamenti di emergenze processuali.
- Quando la sentenza di merito indica un riscontro documentale della falsa attestazione resa in una domanda per un beneficio pubblico, la contestazione sulla mancanza della prova della dichiarazione è meramente fattuale e non può essere riproposta in cassazione come vizio motivazionale generico.
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