Cassazione Civile, Ordinanza n. 19809/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento ICI. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 emesso da un comune in relazione alla vendita, avvenuta il 2 ottobre 2009, di un fabbricato a destinazione industriale/artigianale insistente su un'area che, per effetto di variante al piano regolatore generale promossa dalla contribuente e perfezionata con convenzione urbanistica del 29 giugno 2009, era divenuta destinata all'estensione di zona B residenziale di completamento in sostituzione di una precedente zona D1 artigianale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la tassazione dell'immobile sulla base del valore dell'area, perché il fabbricato non era stato demolito e insisteva su area edificabile dal 4 dicembre 2008, senza rilievo del fatto che la proprietà avesse o meno utilizzato subito tale potenzialità edificatoria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, comma 1, e 5, comma 6, sostenendo che, fino alla vendita e nel periodo d'imposta in contestazione, il fabbricato era stato utilizzato secondo la sua destinazione produttiva, sicché l'ICI doveva essere calcolata sulla rendita catastale dell'unità immobiliare e non sul valore dell'area edificabile; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo la rilevanza di un giudicato esterno relativo al periodo d'imposta 2008.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
"Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"
L'ICI colpisce solo le tipologie di beni espressamente previste dalla legge, secondo criteri di certezza e tassatività.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1
"per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano..."; "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio"
Un bene già edificato resta fabbricato ai fini ICI finché il fabbricato esiste e non si configura una autonoma tassazione dell'area come edificabile per il solo fatto della sua potenzialità urbanistica.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1, 2, 5 e 6
"Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili"; "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando ... le rendite risultanti in catasto"; "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato ... la base imponibile è costituita dal valore dell'area"
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è la rendita catastale rivalutata; il valore dell'area è rilevante solo nelle ipotesi tipiche di utilizzazione edificatoria in corso, demolizione o interventi di recupero previste dalla norma.
Il motivo relativo al giudicato esterno è stato dichiarato assorbito, senza esame nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Ai fini ICI, il presupposto d'imposta deve essere individuato entro le categorie tipiche previste dalla legge; non è consentito introdurre in via interpretativa un autonomo presupposto impositivo per l'area già edificata.
- Quando su un'area insiste un fabbricato non demolito e ancora utilizzato, la base imponibile ICI va determinata come fabbricato iscritto in catasto, mediante rendita catastale rivalutata e moltiplicata secondo legge, anche se l'area sottostante è urbanisticamente divenuta edificabile.
- La mera qualificazione urbanistica edificatoria dell'area di sedime non basta, da sola, a trasformare l'imposta dovuta sul fabbricato in imposta sul valore dell'area, se non ricorre una delle ipotesi tipiche di utilizzazione edificatoria, demolizione o recupero previste dal d.lgs. n. 504 del 1992.
- In sede di legittimità, quando la decisione impugnata può essere correttamente risolta sulla base degli accertamenti di fatto già compiuti, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio.
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