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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35222/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un giudizio promosso da una società poi fallita per ottenere il ricalcolo dei rapporti di dare/avere con un istituto di credito e la determinazione di un credito verso la banca. In primo grado, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte d'appello, la domanda era stata precisata in riduzione, valorizzando un verbale di cessione di credito a favore di un terzo e quantificando il residuo credito in lire 204.018.818. La Corte d'appello di Salerno, riformando il primo grado, ha ritenuto che la domanda fosse così cristallizzata e che ogni successivo ampliamento, compiuto nel corso del giudizio e poi riproposto in appello, fosse inammissibile come domanda nuova. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente interpretato come riduzione della domanda una mera precisazione del petitum; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la motivazione della sentenza impugnata sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo processuale, affermando che la deduzione di un vizio di nullità per errata interpretazione del petitum consente il sindacato diretto sugli atti di causa e non è limitata al solo controllo della motivazione del giudice di merito. Tuttavia ha poi ritenuto infondato il ricorso nel merito: dalla documentazione richiamata risultava che la parte attrice, in primo grado, aveva effettivamente ridotto la domanda a una somma secca, determinata sottraendo dal credito originario quello ceduto a terzi, con conseguente cristallizzazione del petitum e inammissibilità dell'ampliamento successivamente tentato in appello. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il fallimento ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è scrutinabile in cassazione quando l'errata interpretazione della domanda si traduca in una nullità processuale.

  • art. 345 c.p.c.

    La modificazione della domanda in appello è inammissibile se integra un ampliamento del petitum rispetto a quanto già cristallizzato in primo grado.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte ha risolto la questione in termini di errore nella ricostruzione del contenuto della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale denunciato consente il controllo diretto della Corte di cassazione sugli atti del processo.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato tra i requisiti di ammissibilità della censura fondata sugli atti di causa.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato tra i requisiti di ammissibilità della censura fondata sugli atti di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando è denunciato un vizio processuale che incide sulla nullità della sentenza o del procedimento, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti e i documenti rilevanti, senza limitarsi al controllo della sufficienza o logicità della motivazione del giudice di merito.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale deve coglierne il contenuto sostanziale, desumendolo dalla situazione dedotta in causa e dallo scopo pratico perseguito dalla parte; se la parte dichiara di "precisare" la domanda riducendone espressamente il quantum, tale dichiarazione vincola la lettura successiva del petitum.
  • Se in primo grado la parte ha espressamente ridotto la domanda a una somma determinata, non è compatibile con tale scelta un successivo recupero dell'originaria ampiezza della pretesa mediante formule elastiche del tipo "minore o maggiore somma da determinarsi in c.t.u.", perché ciò eliderebbe l'effetto della precedente riduzione.
  • L'ampliamento della domanda rispetto al petitum cristallizzato in primo grado integra novità in appello ed è pertanto inammissibile.
  • Ai fini del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ciò che rileva è l'effettivo contenuto della domanda come risultante dagli atti, non la sola qualificazione formale attribuita dalla parte alle proprie deduzioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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