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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28138/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per la correzione di un presunto errore di fatto nella sentenza n. 44790/2024 del 08/11/2024, che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini (7/05/2024) che aveva negato la revoca parziale della confisca con restituzione di quanto eccedente il valore soggetto a confisca per equivalente. Il ricorrente deduceva che la Corte aveva travisato i documenti nn. 3 e 7 allegati al ricorso per cassazione, dai quali risulterebbe che numerosi immobili sequestrati erano di proprietà della DB Immobiliare s.r.l. (società con socio unico e amministratore lo stesso Balducci) e che, pertanto, il valore complessivo dei beni sequestrati avrebbe ampiamente ecceduto l'importo confiscabile; richiamava inoltre l'art. 63 d.lgs. n. 159/2011 sostenendo la prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca sui diritti dei creditori concorsuali e l'esclusione di tali beni dalla massa fallimentare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (1) il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è eccezionale e si applica soltanto quando la decisione impugnata abbia stabilizzato il giudicato di condanna; nel caso di specie la sentenza impugnata ha valutato esclusivamente le modalità di esecuzione della confisca e non ha intaccato il giudicato di condanna, per cui il ricorso non era esperibile; (2) in ogni caso non sussiste un errore percettivo della Corte (errore di fatto) nella lettura del provvedimento impugnato: eventuali travisamenti di documenti dovevano essere dedotti nel precedente ricorso per cassazione e non possono essere fatti valere surrettiziamente con il ricorso straordinario; (3) anche sul piano sostanziale l'argomento del ricorrente è infondato: l'art. 63 d.lgs. 159/2011 esclude dalla massa fallimentare i beni già sottoposti a sequestro e la confisca prevale sul fallimento solo in caso di conflitto (insufficienza del patrimonio a soddisfare confisca e creditori); non esiste invece norma che imponga di colpire prioritariamente i beni della società fallita anziché quelli personali del soggetto condannato quando il patrimonio complessivo è capiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario molto limitato: applicabile solo per correggere errori di fatto nelle decisioni che stabilizzano il giudicato di condanna; non applicabile per questioni concernenti esclusivamente le modalità di esecuzione della confisca che non incidono sul giudicato.

  • art. 63 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede l'esclusione dei beni sottoposti a sequestro/confisca dalla massa attiva fallimentare se il sequestro precede la dichiarazione di fallimento; la prevalenza della confisca sul fallimento opera però solo in caso di conflitto tra le esigenze della confisca e i creditori concorsuali (insufficienza patrimoniale).

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Estende operatività delle disposizioni sull'esclusione dei beni dalla massa fallimentare anche ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca (richiamati nel testo come principio operativo).

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorso straordinario inammissibile; qui applicata nella misura di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale e va usato solo quando la decisione impugnata ha effettivamente stabilizzato il giudicato di condanna; non è lo strumento adatto per rimettere in discussione decisioni limitate alle modalità di esecuzione.
  • Un presunto "errore di percezione" della Corte di cassazione sui documenti processuali deve essere tempestivamente dedotto e motivato nel ricorso per cassazione; non può essere fatto valere in modo surrettizio con il ricorso straordinario se non è stato prima oggetto di specifica impugnazione.
  • Quando il sequestro finalizzato alla confisca precede la dichiarazione di fallimento, i beni sequestrati sono in linea di principio esclusi dalla massa fallimentare (art. 63), ma la confisca prevale sui creditori concorsuali solo se vi è un conflitto concreto (insufficienza del patrimonio). Se il patrimonio complessivo è capiente, non sussiste un principio che imponga di colpire prima i beni societari rispetto a quelli personali.
  • Se il bene è riconducibile sia al soggetto condannato sia a una sua società (es. socio unico), la mera riconducibilità non determina automaticamente la priorità di prelievo dai beni societari: va valutata la capienza complessiva e il bilanciamento delle ragioni della confisca e dei creditori.
  • Strategia pratica: in controversie sulla quantificazione/competenza dei beni oggetto di confisca, sollevare subito e specificamente le eccezioni nell'originario grado di impugnazione (cassazione) e documentare chiaramente il travisamento contestato; il ricorso straordinario ex art. 625-bis non sostituisce tale obbligo procedurale.

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