Cassazione Penale, Sentenza n. 28138/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per la correzione di un presunto errore di fatto nella sentenza n. 44790/2024 del 08/11/2024, che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini (7/05/2024) che aveva negato la revoca parziale della confisca con restituzione di quanto eccedente il valore soggetto a confisca per equivalente. Il ricorrente deduceva che la Corte aveva travisato i documenti nn. 3 e 7 allegati al ricorso per cassazione, dai quali risulterebbe che numerosi immobili sequestrati erano di proprietà della DB Immobiliare s.r.l. (società con socio unico e amministratore lo stesso Balducci) e che, pertanto, il valore complessivo dei beni sequestrati avrebbe ampiamente ecceduto l'importo confiscabile; richiamava inoltre l'art. 63 d.lgs. n. 159/2011 sostenendo la prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca sui diritti dei creditori concorsuali e l'esclusione di tali beni dalla massa fallimentare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (1) il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è eccezionale e si applica soltanto quando la decisione impugnata abbia stabilizzato il giudicato di condanna; nel caso di specie la sentenza impugnata ha valutato esclusivamente le modalità di esecuzione della confisca e non ha intaccato il giudicato di condanna, per cui il ricorso non era esperibile; (2) in ogni caso non sussiste un errore percettivo della Corte (errore di fatto) nella lettura del provvedimento impugnato: eventuali travisamenti di documenti dovevano essere dedotti nel precedente ricorso per cassazione e non possono essere fatti valere surrettiziamente con il ricorso straordinario; (3) anche sul piano sostanziale l'argomento del ricorrente è infondato: l'art. 63 d.lgs. 159/2011 esclude dalla massa fallimentare i beni già sottoposti a sequestro e la confisca prevale sul fallimento solo in caso di conflitto (insufficienza del patrimonio a soddisfare confisca e creditori); non esiste invece norma che imponga di colpire prioritariamente i beni della società fallita anziché quelli personali del soggetto condannato quando il patrimonio complessivo è capiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Rimedio straordinario molto limitato: applicabile solo per correggere errori di fatto nelle decisioni che stabilizzano il giudicato di condanna; non applicabile per questioni concernenti esclusivamente le modalità di esecuzione della confisca che non incidono sul giudicato.
Prevede l'esclusione dei beni sottoposti a sequestro/confisca dalla massa attiva fallimentare se il sequestro precede la dichiarazione di fallimento; la prevalenza della confisca sul fallimento opera però solo in caso di conflitto tra le esigenze della confisca e i creditori concorsuali (insufficienza patrimoniale).
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Estende operatività delle disposizioni sull'esclusione dei beni dalla massa fallimentare anche ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca (richiamati nel testo come principio operativo).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorso straordinario inammissibile; qui applicata nella misura di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale e va usato solo quando la decisione impugnata ha effettivamente stabilizzato il giudicato di condanna; non è lo strumento adatto per rimettere in discussione decisioni limitate alle modalità di esecuzione.
- Un presunto "errore di percezione" della Corte di cassazione sui documenti processuali deve essere tempestivamente dedotto e motivato nel ricorso per cassazione; non può essere fatto valere in modo surrettizio con il ricorso straordinario se non è stato prima oggetto di specifica impugnazione.
- Quando il sequestro finalizzato alla confisca precede la dichiarazione di fallimento, i beni sequestrati sono in linea di principio esclusi dalla massa fallimentare (art. 63), ma la confisca prevale sui creditori concorsuali solo se vi è un conflitto concreto (insufficienza del patrimonio). Se il patrimonio complessivo è capiente, non sussiste un principio che imponga di colpire prima i beni societari rispetto a quelli personali.
- Se il bene è riconducibile sia al soggetto condannato sia a una sua società (es. socio unico), la mera riconducibilità non determina automaticamente la priorità di prelievo dai beni societari: va valutata la capienza complessiva e il bilanciamento delle ragioni della confisca e dei creditori.
- Strategia pratica: in controversie sulla quantificazione/competenza dei beni oggetto di confisca, sollevare subito e specificamente le eccezioni nell'originario grado di impugnazione (cassazione) e documentare chiaramente il travisamento contestato; il ricorso straordinario ex art. 625-bis non sostituisce tale obbligo procedurale.
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