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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32306/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Gli attori avevano introdotto davanti al Tribunale di Firenze una domanda di condanna per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, chiedendo la restituzione della caparra confirmatoria di euro 5.000, oltre interessi, spese di giudizio e spese della procedura di mediazione, queste ultime documentate in euro 48,80. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di pace di Firenze, poiché il valore della causa non superava il limite di euro 5.000 previsto, ratione temporis, dall’art. 7 c.p.c. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 7 c.p.c. e, in sostanza, hanno sostenuto che anche le spese di avvio della mediazione dovessero cumularsi al petitum principale ai fini della determinazione del valore della controversia, così da radicare la competenza del Tribunale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha affermato che le spese di mediazione, necessarie in molte controversie come condizione di procedibilità, vanno assimilate alle spese del processo e, come tali, non si cumulano al valore della domanda principale ai fini della competenza. Di conseguenza ha confermato la declaratoria di incompetenza del Tribunale e ha dichiarato competente per valore il Giudice di pace di Firenze. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa delle controparti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    competenza del giudice di pace per cause relative a beni mobili entro il valore di euro 5.000,00

    Il valore della controversia va verificato in base alla domanda e, nel caso di specie, la domanda non superava il limite di competenza del giudice di pace; le spese di mediazione non incidono sul cumulo del valore.

  • art. 10 c.p.c.

    il valore della causa si determina dalla domanda; le domande contro la medesima persona si sommano tra loro; gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono al capitale

    Le spese di mediazione sono state considerate spese assimilabili a quelle del processo e quindi non cumulabili al petitum principale per determinare la competenza per valore.

  • art. 5 d.lgs. n. 28/2010

    condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie

    La mediazione è un passaggio procedurale imposto in molte controversie e il suo mancato esperimento comporta improcedibilità; tale funzione la avvicina alle spese processuali.

  • art. 13 d.lgs. n. 28/2010

    La disciplina sulle spese di mediazione le assimila alle spese giudiziali, ricomprendendo anche l’indennità al mediatore e il compenso all’esperto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza per valore, devono essere computate solo le voci che integrano il petitum sostanziale della domanda; le spese sostenute per attività preparatorie o processuali, anche se documentate, non si sommano al capitale richiesto.
  • Le spese della mediazione obbligatoria o comunque della procedura di mediazione vanno assimilate alle spese di processo e non incidono sulla determinazione del valore della causa.
  • La qualificazione di una voce come "spesa processuale" esclude il suo cumulo con la domanda principale ai fini della competenza, analogamente a quanto avviene per contributo unificato e altre spese necessarie all’instaurazione del giudizio.
  • Quando la domanda principale resta entro il limite di valore attribuito al giudice di pace, la richiesta di rimborso delle spese di mediazione non è idonea a spostare la competenza al tribunale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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