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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05600/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente ripetitivi dei motivi di appello, già esaminati con motivazione ritenuta congrua dalla Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per la violazione della disciplina sulle armi; l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sia in punto di affermazione di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva tuttavia che le censure erano generiche e sostanzialmente reiterative di quelle già proposte in appello, alle quali il giudice di merito aveva dato risposta congrua.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di penale responsabilità per il reato in materia di armi.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche e si limitano a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in forma meramente assertiva o riproduttiva di censure già esaminate dal giudice di merito, se la decisione impugnata ha fornito risposta congrua e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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