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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8640/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell’ordinanza di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., per il delitto di calunnia promosso dalla Procura di Fermo nei confronti, tra altri, di Giuseppe Taffetani. Il ricorrente deduce: (i) nullità dell’ordinanza per insufficiente e illeggibile motivazione (mano scritta e in parte illeggibile) e per apoditticità nella esclusione del dolo, senza avere gli indagati subito interrogatorio; (ii) erronea declaratoria di prescrizione poiché la calunnia sarebbe proseguita con un atto distinto il 29/01/2024 (conclusioni difensive in appello) e perché sono state trascurate possibili aggravanti dell'art. 61 nn. 9 e 10 c.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che il rimedio proposto non sia consentito secondo gli artt. 410-bis commi 2 e 3 c.p.p.; la nullità dell’ordinanza può essere rilevata soltanto nei casi indicati dall'art. 127, comma 5 c.p.p. e, comunque, tramite reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende per la manifesta infondatezza delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 410 cod. proc. pen.

    Norma richiamata perché il GIP ha disposto l'archiviazione ai sensi dell'art. 410; il provvedimento impugnato conferma l'archiviazione per mancanza degli elementi necessari (dolo e/o prescrizione).

  • art. 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte il ricorso proposto contro l'ordinanza di archiviazione non è consentito alla stregua di tali disposizioni, che limitano i rimedi impugnatori rispetto all'archiviazione.

  • art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

    La nullità dell'ordinanza di archiviazione è rilevabile soltanto nei casi tassativi previsti da questa norma (relativi alla instaurazione del contraddittorio nell'udienza camerale); non ogni censura di motivazione comporta nullità impugnabile con il rimedio esperito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e non v'è assenza di colpa nell'esercizio del rimedio.

  • art. 61, nn. 9 e 10, cod. pen.

    Richiamate dal ricorrente come possibili aggravanti (circostanze che avrebbero inciso sulla determinazione della pena e quindi sulla prescrizione); la sentenza rileva che tali questioni non giustificano il rimedio utilizzato e non sono state effettivamente valutate nell'ambito del mezzo processuale improprio proposto.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza citata a supporto dell'obbligo di condanna alle spese e sanzione pecuniaria quando non sussiste assenza di colpa nella proposizione di un mezzo inammissibile o manifestamente infondato.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un’ordinanza di archiviazione ha percorsi procedurali ristretti: molte censure devono essere proposte con il reclamo al Tribunale in composizione monocratica e non con rimedi non consentiti dall'art. 410-bis c.p.p.; prima di proporre ricorso verificare il rimedio procedurale corretto.
  • La mera lamentela sulla motivazione (anche se manoscritta o parzialmente illeggibile) non comporta automaticamente la nullità impugnabile, salvo i casi tassativi indicati dall'art. 127, comma 5 c.p.p.; occorre valutare la concreta lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.
  • Per contestare la prescrizione o sostenere la prosecuzione del reato è necessario indicare atti specifici e distinti posti in essere dopo il termine interruttivo che costituiscano autonomo reato (documentazione probatoria chiara); affermazioni generiche sulla "continuità" possono essere ritenute infondate.
  • Se si ritiene che la calunnia sia stata commessa da un soggetto "qualificato" (es. amministratore pubblico) occorre dimostrare con elementi probatori la consapevolezza dell'infondatezza dell'accusa; non basta dedurlo per status o ruoli ricoperti.
  • Proporre rimedi manifestamente inammissibili o argomentazioni di scarso peso processuale può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; prima di impugnare, valutare la fondatezza giuridica e la corretta via procedurale.

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