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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13382 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza relativo a una precedente decisione, con cui era stato riconosciuto il diritto al rimborso di lire 275.000.000 per IRPEG, versata due volte. La contribuente sosteneva di non avere effettivamente ricevuto le somme e lamentava che il giudice dell’ottemperanza avesse ritenuto sufficiente l’emissione, da parte dell’ufficio, di uno sgravio o di un ordinativo di pagamento, senza verificare l’effettiva soddisfazione del credito. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 per la mancata adozione dei provvedimenti attuativi, la mancata nomina di un commissario ad acta e l’omessa chiusura del procedimento mediante ordinanza, nonché la nullità della sentenza per carenza della motivazione e della ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo erroneo il comportamento della Commissione regionale. Il giudice dell’ottemperanza non poteva limitarsi a prendere atto dell’emissione dello sgravio o dell’ordinativo di pagamento, poiché doveva adottare i provvedimenti indispensabili per rendere effettivo il comando contenuto nel giudicato e verificare l’effettiva attuazione del rimborso. Inoltre, il procedimento avrebbe dovuto essere chiuso con ordinanza solo dopo l’esecuzione dei provvedimenti attuativi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, anche per la liquidazione delle spese. Il primo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    Il giudice dell’ottemperanza, sentite le parti e acquisita la documentazione necessaria, "adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio [...] che li ha omessi"; il collegio può delegare un componente o nominare un commissario ad acta. Eseguiti i provvedimenti, "dichiara chiuso il provvedimento con ordinanza". Tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

    Nel giudizio di ottemperanza tributaria non è sufficiente che l’amministrazione compia un atto meramente preparatorio, come lo sgravio o l’ordinazione del pagamento: il giudice deve assicurare l’attuazione effettiva del giudicato, adottando direttamente i provvedimenti necessari o nominando un commissario ad acta. La chiusura del procedimento richiede l’effettiva esecuzione e deve avvenire con ordinanza.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda proposta e non può omettere di decidere sugli obblighi derivanti dal giudicato azionato.

  • Art. 132 cod. proc. civ., comma 1, n. 4

    La sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e l’esposizione degli elementi decisivi della controversia; tuttavia, nel caso concreto, il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 24 Cost., comma 1

    Il giudizio di ottemperanza deve essere interpretato alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, assicurando che il diritto riconosciuto dalla sentenza sia concretamente soddisfatto.

  • Cass. n. 8830/2014

    Il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso: il giudice può precisare e rendere effettivo il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato, ma non può attribuire diritti nuovi né negare quelli già riconosciuti.

  • Cass. n. 4126/2004

    Il ricorso per ottemperanza è ammissibile sia in caso di inerzia della pubblica amministrazione sia quando l’atto adottato sia difforme dal giudicato. Il giudice può individuare i mezzi concretamente idonei ad assicurare l’esecuzione, anche quando il comando giudiziale non abbia la precisione tipica di un titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dare esecuzione sostanziale al giudicato: un atto interno, uno sgravio o un ordinativo di pagamento non sono necessariamente sufficienti se il beneficiario non ha ricevuto quanto riconosciuto.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve verificare l’effettiva attuazione dell’obbligo e, in caso di inerzia o adempimento incompleto, può adottare direttamente i provvedimenti necessari oppure nominare un commissario ad acta.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è impropria quando il giudicato non è stato concretamente eseguito; il procedimento deve essere chiuso con ordinanza solo dopo l’effettiva esecuzione dei provvedimenti attuativi.
  • L’ottemperanza può chiarire e rendere operativo il contenuto del giudicato, ma non può modificare la decisione originaria attribuendo diritti ulteriori o diversi.
  • Eventuali controversie autonome sul pignoramento o sulla distribuzione delle somme da parte dell’agente della riscossione possono spettare al giudice ordinario, ma ciò non esonera l’amministrazione dall’obbligo di assicurare l’effettivo rimborso riconosciuto dal giudicato.

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