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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03193/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione. Restano ferme le statuizioni di condanna già confermate dalla Corte d'appello, con sola rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e ridotto la pena, confermando però la responsabilità per i reati contestati. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, ma la Corte ha ritenuto la censura del tutto generica e formulata in modo assertivo, senza un effettivo collegamento alle specificità del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

    norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per cui è stata confermata la condanna in appello

  • art. 48 c.p.

    richiamato unitamente all'art. 479 c.p. quale base del capo di imputazione confermato in appello

  • art. 479 c.p.

    richiamato unitamente all'art. 48 c.p. quale base del capo di imputazione confermato in appello

  • art. 61, comma 1, n. 2, c.p.

    richiamato come circostanza aggravante contestata e mantenuta nella decisione di merito

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    richiamata per affermare che una doglianza meramente assertiva e non correlata al caso concreto è generica e quindi inammissibile

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    richiamata a sostegno della nozione di colpa rilevante ai fini della condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la carenza di motivazione in modo meramente assertivo, senza specificare in che termini la motivazione sarebbe mancante o illogica rispetto alle peculiarità del caso concreto.
  • La contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da censure puntuali e correlate agli elementi della fattispecie; una critica generica non consente il sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La parziale riforma della sentenza di merito sul solo trattamento sanzionatorio non incide, di regola, sulla conferma dell'affermazione di responsabilità per i reati contestati, se non specificamente censurata con motivi ammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

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