Cassazione Penale, Sentenza n. 12150/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, ammettendo l'istante solo al regime di semilibertà. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione per aver dato peso prevalente alla gravità dei precedenti penali e alla recidiva, nonché per aver trascurato il miglioramento comportamentale in carcere, il sostegno familiare, l'offerta di lavoro verificata e il parere favorevole dell'Equipe di Osservazione e Trattamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza, che aveva congruamente motivato il giudizio negativo di prognosi in base alla gravità dei reati commessi, ai precedenti e alle pendenze, nonché alla ricaduta in condotte gravemente disfunzionali. La Corte ha confermato che le relazioni dell'equipe intramuraria non vincolano il giudice di merito e che è ammessa la gradualità dei benefici (semilibertà come misura alternativa meno ampia e ritenuta idonea). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma regola i criteri per l'affidamento in prova; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione: il giudizio sull'idoneità della misura è discrezionale e deve fondarsi su una motivazione adeguata che consideri il complesso degli elementi di rischio e di recupero
Norma relativa al regime di semilibertà; applicata dal Tribunale come misura alternativa più limitata rispetto all'affidamento in prova, coerentemente con il principio di gradualità dei benefici
Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali a carico del ricorrente e possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato o colposo; utilizzato dalla Corte per disporre la condanna al pagamento di spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata a supporto del principio secondo cui può farsi luogo a sanzione pecuniaria per responsabilità nel presentare ricorsi manifestamente infondati o colposi
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez.1, n. 652 del 10/02/1992; Sez.1, n. 11573 del 05/02/2013; Sez.1, n. 1410 del 30/10/2019)
Richiamate per i principi consolidati: la valutazione prognostica sull'idoneità delle misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la rilevante propensione a delinquere e precedenti numerosi giustificano un giudizio prognostico negativo; le informazioni dell'equipe intramuraria sono rilevanti ma non vincolanti
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova è una valutazione prognostica discrezionale: il giudice di merito può negarla se ritiene, con motivazione logica e congrua, che la misura non sia idonea al completo recupero
- La gravità dei reati, la presenza di precedenti numerosi e la ricaduta posteriore in condotte analoghe sono elementi che possono giustificare il diniego alle misure alternative
- Le relazioni e i pareri dell'equipe penitenziaria sono fonti informative importanti ma non vincolano il giudice: è richiesta una valutazione complessiva e parametrata alle finalità rieducative
- Può essere sufficiente una sola ragione plausibile, adeguatamente motivata, per rigettare l'affidamento in prova, purché la motivazione risulti congrua e coerente con le risultanze
- Il principio di gradualità consente l'ammissione a misure alternative più limitate (es. semilibertà) quando non si ritenga possibile concedere benefici più ampi in ragione della pericolosità sociale
- L'accertamento dell'accettazione della sentenza non è determinante: ciò che rileva è l'evoluzione della personalità e la concreta prospettiva di reinserimento sociale
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