Cassazione Civile, Ordinanza n. 26885/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di actio negatoria servitutis relativo a un viottolo insistente su una particella di terreno in Roccadaspide. Il ricorrente sosteneva di essere titolare di una servitù di passaggio sul fondo dei resistenti: in via principale, per destinazione del padre di famiglia all’atto di una divisione del 1915 dell’originaria unica proprietà; in via subordinata, per usucapione, deducendo l’uso del passaggio nel tempo. I resistenti avevano invece chiesto l’accertamento dell’inesistenza della servitù. In appello il ricorrente lamentava che il tribunale avesse attribuito efficacia estintiva alla successiva donazione-divisione del 1990, pur non essendo tale atto idoneo a estinguere una servitù già costituita, e deduceva anche violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697, 949, 1055 e 1071 c.c. e degli artt. 115 e 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale gli aveva erroneamente addossato l’onere di provare una servitù già pacificamente costituita, aveva negato l’effetto di permanenza della servitù dopo il frazionamento del fondo dominante e aveva ritenuto estinta la servitù per il solo fatto che la porzione attribuitagli nel 1990 avesse altro accesso alla strada pubblica.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza di appello, seppur sintetica, era sufficiente a rendere comprensibile la ratio della decisione e quindi non era apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la corte di merito aveva erroneamente attribuito efficacia estintiva della servitù al solo trasferimento al ricorrente di una porzione del fondo dominante non direttamente servita dal viottolo e alla presenza di un diverso accesso alla pubblica via. La Cassazione ha affermato che, in caso di frazionamento del fondo dominante, la servitù permane su ogni porzione del medesimo salvo clausole espresse di esclusione o limitazione; inoltre la cessazione dell’interclusione non estingue le servitù volontarie, tra cui rientra la servitù per destinazione del padre di famiglia. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di legge processuale
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente integra violazione del requisito formale-sostanziale della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo per violazione di legge sostanziale e processuale
richiamato sul riparto dell’onere della prova nell’actio negatoria servitutis
norma posta a fondamento dell’azione negatoria servitutis
la cessazione dell’interclusione non estingue le servitù volontarie
nel frazionamento del fondo dominante la servitù permane su ciascuna porzione, salvo pattuizioni contrarie
invocato come violazione dei principi di disponibilità della prova e valutazione delle risultanze
richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Massime di principio
- Nell’actio negatoria servitutis l’attore deve provare il proprio titolo di proprietà e può farlo con ogni mezzo, anche presuntivo; il convenuto che invochi una servitù deve dimostrarne l’esistenza e il contenuto.
- La servitù prediale, quando grava su un fondo dominante frazionato, permane su ogni porzione del fondo stesso in base all’art. 1071 c.c., salvo che il titolo contenga clausole specifiche di esclusione o limitazione.
- La mera circostanza che la porzione trasferita abbia un accesso alternativo alla via pubblica non comporta l’estinzione di una servitù volontaria, poiché la cessazione dell’interclusione non estingue le servitù costituite volontariamente ai sensi dell’art. 1055 c.c.
- La motivazione è apparente solo quando manchi in concreto la giustificazione della decisione o sia incomprensibile; non è sufficiente la sola sinteticità della motivazione se la ratio decidendi è intellegibile.
- Nel controllare la sentenza di merito, la Cassazione non rivaluta il merito probatorio, ma verifica la corretta applicazione delle regole di diritto e la presenza di una motivazione costituzionalmente minima e comprensibile.
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