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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12803/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di agenzia stipulato tra le parti e successivamente sciolto in un contesto di forte contrasto sul pagamento di provvigioni arretrate. L'agente aveva diffidato la preponente ad adempiere al pagamento delle provvigioni del 2008 e 2009; dopo la diffida era intervenuta una transazione limitata alle provvigioni. L'agente ha poi chiesto in giudizio l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità suppletiva di clientela; la preponente ha resistito sostenendo che tali indennità non spettassero perché il rapporto si era chiuso non per recesso della preponente, ma senza preavviso ad iniziativa dell'agente, e ha domandato in via riconvenzionale l'indennità per mancato preavviso. Il tribunale aveva ritenuto che il ritardo nel pagamento delle provvigioni integrasse grave inadempimento giustificativo della risoluzione, aveva negato l'indennità di clientela per difetto di prova dell'incremento della clientela, e aveva rigettato la riconvenzionale. In appello, però, la Corte territoriale ha escluso entrambe le indennità di preavviso ritenendo che la transazione del 1 giugno 2010 precludesse di verificare la legittimità della diffida e dunque del recesso, e ha negato anche l'indennità suppletiva di clientela, affermando che spettasse solo su base meritocratica e previa prova dell'incremento della clientela o del fatturato. Nel ricorso principale l'agente ha denunciato: (1) violazione degli artt. 1454 e 1749 c.c. per avere la Corte d'appello escluso l'effetto risolutorio della diffida e negato l'indennità di preavviso; (2) omesso esame della comunicazione del 25 maggio 2010, con cui era stata esclusa dalla transazione la questione delle indennità di fine rapporto; (3) violazione degli artt. 1362, 1373, 1454 e 2118 c.c. per avere la Corte d'appello desunto dalla transazione una risoluzione consensuale; (4) violazione degli artt. 1751 e 2119 c.c. e degli artt. 11 e 12, punto II, dell'AEC 26 febbraio 2002, per avere subordinato all'incremento della clientela anche l'indennità di cui alla lettera A dell'art. 10, invece legata contrattualmente alla sola risoluzione del rapporto. La preponente ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che l'interruzione del rapporto dovesse qualificarsi come recesso unilaterale dell'agente. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi del ricorso principale e anche il quarto, ravvisando errori di motivazione e di interpretazione contrattuale; ha inoltre accolto il motivo incidentale nei limiti in cui si fondava sugli stessi errori della sentenza impugnata. Ha quindi cassato la decisione di appello e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la sentenza della Corte d'appello sotto due profili: da un lato, ha escluso che la transazione intervenuta sulle sole provvigioni impedisse di accertare se la diffida ad adempiere avesse prodotto una risoluzione per inadempimento e quali conseguenze indennitarie ne derivassero; dall'altro, ha censurato l'interpretazione dell'art. 10 dell'AEC 20 marzo 2002, osservando che la Corte territoriale aveva negato all'agente proprio l'indennità che il testo contrattuale riconosceva espressamente all'agente o rappresentante. La Suprema Corte ha chiarito che la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. può produrre di per sé la risoluzione senza bisogno di un previo giudizio dichiarativo, mentre il successivo giudizio serve solo, se vi sia contestazione, a verificare la legittimità della diffida. Ha inoltre affermato che la transazione sulla misura delle provvigioni non precludeva l'esame delle pretese indennitarie connesse allo scioglimento del rapporto. Quanto all'indennità suppletiva di clientela, la Corte ha ritenuto che l'interpretazione data dalla Corte d'appello violasse il canone letterale dell'art. 1362 c.c., perché l'indennità di risoluzione del rapporto risultava pattiziamente riconosciuta all'agente anche senza incremento di clientela o fatturato. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale sono stati accolti, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione e il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale nella sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo/documento rilevante.

  • art. 1454 c.c.

    la diffida ad adempiere è ritenuta idonea a determinare la risoluzione automatica, senza necessità di un preventivo giudizio dichiarativo.

  • art. 1749 c.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso, in relazione ai doveri nel rapporto di agenzia e alle conseguenze del loro inadempimento.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione contrattuale deve rispettare il testo negoziale; non può essere negato un effetto pattizio che il contratto espressamente prevede.

  • art. 1373 c.c.

    richiamato in relazione allo scioglimento del rapporto e alla pretesa di ravvisare una risoluzione consensuale dalla transazione.

  • art. 2118 c.c.

    richiamato in relazione all'indennità sostitutiva del preavviso e al recesso dal rapporto.

  • art. 1751 c.c.

    richiamato insieme alla disciplina pattizia delle indennità di fine rapporto nel rapporto di agenzia.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato in relazione alla giusta causa e alla spettanza dell'indennità di preavviso.

  • art. 11 AEC 26 febbraio 2002

    richiamato come fonte collettiva del rapporto di agenzia per la regolazione delle indennità di fine rapporto.

  • art. 12, punto II, AEC 26 febbraio 2002

    richiamato per la disciplina pattizia delle indennità collegate alla cessazione del rapporto.

  • art. 10, punto II, lett. A, AEC 20 marzo 2002

    "l’indennità di risoluzione del rapporto ... viene riconosciuta all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato"

    la clausola attribuisce all'agente l'indennità di risoluzione del rapporto anche in assenza di incremento della clientela o del fatturato, perciò non può essere negata per difetto di prova di tale incremento.

  • art. 10, punto II, lett. B, AEC 20 marzo 2002

    citata solo per distinguerla dalla diversa indennità richiesta in giudizio; l'elemento meritocratico è riferibile a questa voce e non a quella di cui alla lettera A.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per distinguere la risoluzione giudiziale dalla risoluzione automatica per diffida.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato per la distinzione rispetto alla clausola risolutiva espressa.

  • art. 1457 c.c.

    richiamato per la distinzione rispetto alla scadenza del termine essenziale.

Massime di principio

  • La transazione intervenuta su una singola posta del rapporto non impedisce, di per sé, l'accertamento giudiziale dei presupposti e degli effetti di un diverso scioglimento del rapporto, quando siano dedotte pretese autonome e ulteriori collegate alla cessazione.
  • La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. ha efficacia risolutiva autonoma e non necessita di un previo giudizio dichiarativo per produrre lo scioglimento del contratto; il giudizio successivo è eventuale e serve solo a verificare la legittimità della diffida se contestata.
  • In tema di interpretazione contrattuale, il giudice non può attribuire alla clausola un significato che contrasti apertamente con il suo dato letterale, specie quando il testo preveda espressamente che una determinata indennità sia riconosciuta a una parte del rapporto.
  • Nel rapporto di agenzia, la spettanza delle indennità di fine rapporto va verificata in base alla disciplina legale e pattizia concretamente applicabile, distinguendo le diverse voci indennitarie e i presupposti di ciascuna.
  • L'onere di allegare e provare i presupposti di una specifica indennità grava sulla parte che la domanda, ma tale onere va riferito ai requisiti effettivamente previsti dalla fonte applicabile e non a requisiti di altra indennità distinta.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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