Sentenza del 31/05/2016 n. 11343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego e la parziale revoca del credito d’imposta per gli anni 2003-2006, disposti con provvedimenti n. 2006/001665 e n. 2006/001802-001805. Non riuscendo a inserire telematicamente una richiesta superiore a 100.000 euro per i limiti tecnici del programma, aveva chiesto la parte eccedente con raccomandata; l’Ufficio aveva dichiarato improcedibile l’istanza e revocato l’eccedenza. L’Ufficio riteneva che il credito fosse soggetto al limite de minimis. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza depositata l’11 giugno 2009, aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società, ritenendo che la legge non richiamasse chiaramente tale limite e che le misure, dirette a favorire l’occupazione di lavoratori svantaggiati, non fossero aiuti alle imprese. In Cassazione l’Agenzia ha sostenuto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 della legge n. 289/2002, dell’art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000 e dei regolamenti CE n. 69/2001 e n. 2204/2002, contestando l’esclusione della regola de minimis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l’art. 63, comma 1, della legge n. 289/2002, rinnovando gli incentivi alle assunzioni, mantiene applicabili, per quanto non diversamente disposto, le previsioni dell’art. 7 della legge n. 388/2000, compreso il comma 10 che assoggetta il credito alla regola de minimis. Il legislatore nazionale poteva fissare il beneficio entro un tetto massimo anche mediante rinvio a norme comunitarie; pertanto è stato cassato il giudizio della Commissione tributaria regionale che aveva escluso tale limite. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito e rigettato il ricorso introduttivo della società, rendendo efficaci il diniego e la revoca impugnati. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità della questione e del successivo consolidarsi della giurisprudenza.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1
la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al detto art. 7
Il rinnovo degli incentivi non ha escluso le condizioni previste dalla disciplina precedente, salvo che la nuova legge abbia disposto diversamente; resta quindi applicabile anche il limite de minimis.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10
in base alla quale "all'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06" e "ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio".
Il credito d’imposta è soggetto alla regola de minimis richiamata dalla legge e al limite complessivo previsto per il triennio, considerando anche gli altri benefici cumulabili. Il limite rileva per il credito rinnovato dalla legge n. 289/2002 in quanto l’art. 63 mantiene ferma questa disposizione.
Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06
Il criterio comunitario c.d. de minimis è stato, quindi, espressamente adottato - in via di rinvio alla relativa fonte normativa - dal legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, quale tetto massimo dell'ulteriore credito d'imposta in esame che ha inteso attribuire ai datori di lavoro.
Il rinvio alla comunicazione integra la regola de minimis nella disciplina nazionale del credito e consente di limitarne l’importo massimo.
Regolamento CE n. 69/2001
questa non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell'ordinamento comunitario
La disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis non impedisce al legislatore nazionale di fissare soglie per un beneficio fiscale, anche richiamando per relationem la normativa comunitaria.
Regolamento CE n. 2204/2002
La Corte lo considera tra le fonti comunitarie invocate, ma chiarisce che la normativa comunitaria sugli aiuti all’occupazione non impedisce al legislatore nazionale di delimitare il beneficio fiscale entro una soglia massima.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Se una legge rinnova un incentivo e mantiene ferme le disposizioni della disciplina precedente per quanto non diversamente regolato, le condizioni e i limiti previsti dalla normativa richiamata continuano ad applicarsi anche al beneficio rinnovato.
- Un credito o incentivo fiscale può essere assoggettato a un tetto massimo definito mediante rinvio a una fonte comunitaria: il rinvio legislativo può rendere quel limite parte della disciplina nazionale del beneficio.
- La finalità occupazionale dell’incentivo, da sola, non esclude l’applicazione di un limite de minimis quando la legge nazionale lo richiama espressamente.
- La difficoltà tecnica nell’invio telematico di una domanda eccedente il limite del sistema non supera, di per sé, il tetto sostanziale applicabile al beneficio né rende spettante l’eccedenza.
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