Cassazione Penale, Ordinanza n. 12852/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte di appello di Napoli del 23/04/2025. Dal testo emerge che l'imputazione comprendeva almeno un capo di danneggiamento, per il quale la Corte territoriale aveva ritenuto una circostanza aggravante connessa all'esposizione della cosa alla pubblica fede. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si denunciava violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante; con il secondo si deduceva vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, contestando la tenuta argomentativa della decisione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, valorizzando, quanto al secondo, la confessione dell'addebito, le riprese delle telecamere, il racconto della persona offesa che aveva colto l'imputato in flagranza e il rinvenimento dell'arma impropria utilizzata; quanto al primo, ha richiamato il principio secondo cui la videosorveglianza non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, salvo che sia una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire l'azione criminosa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il vizio di motivazione è stato escluso perché la Corte di appello aveva motivato in modo completo sulla responsabilità, fondandosi su confessione, videoregistrazioni, testimonianza della persona offesa e rinvenimento della mazza di ferro; la censura sull'aggravante è stata respinta perché la mera presenza di un sistema di videosorveglianza non vale a escludere l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza tratta un capo di danneggiamento e si concentra sulla configurabilità dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede; la videosorveglianza non è di per sé sufficiente a escluderla.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia affrontato in modo compiuto i punti decisivi della responsabilità e tali valutazioni siano sorrette da un quadro probatorio convergente.
- La mera esistenza di un impianto di videosorveglianza nel luogo del fatto non esclude, di per sé, l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede nei delitti contro il patrimonio; occorre una sorveglianza concretamente idonea a impedire l'azione criminosa.
- Ai fini della conferma della responsabilità, possono concorrere più elementi probatori eterogenei e coerenti, come confessione, riprese video, dichiarazioni della persona offesa e rinvenimento dell'oggetto utilizzato per il reato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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