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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15312/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello di Catania, della condanna per furto pluriaggravato di tre segnali stradali. Due motivi principali: 1) violazione di legge per omessa notifica alla parte dell'ordinanza camerale del 28/02/2023 ex art.127 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art.606, comma 1, lett. c), d) ed e) c.p.p. per la mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 c.p., con discussione sulla rilevanza dell'aver generato una situazione di pericolo rispetto alla valutazione del danno patrimoniale o del lucro. Inoltre la Corte ha rilevato il decorso del termine prescrizionale di 12 anni e 6 mesi, tenendo conto della sospensione dal 19/06/2015 al 25/09/2015; la recidiva, pur contestata, non risulta espressamente ritenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto i due motivi manifestamente infondati quanto al merito (con osservazioni sull'interpretazione dell'art.545-bis c.p.p. circa il concetto di "parte" e sulla aporia motivazionale relativa all'attenuante). Tuttavia, constatato il decorso del termine di prescrizione (12 anni e 6 mesi) con la sospensione indicata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Non è stata pronunciata una nuova valutazione sul fatto sostanziale né è stata affermata la recidiva.

Norme richiamate

  • art.127 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione all'omessa notifica dell'ordinanza camerale; la questione ha portato a discutere chi sia la "parte" destinataria della notifica

  • art.545-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    La corte segnala un'interpretazione discutibile della disposizione circa il concetto di "parte" cui spetta la notifica del verbale; tale interpretazione è stata seguita dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta avanzata dal difensore non procuratore speciale

  • art.606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante; la corte ha ritenuto che vi sia un'aporia motivazionale nell'individuazione dei presupposti per la concessione dell'art.62 n.4 c.p.

  • art.62 n.4 cod. pen.

    La circostanza attenuante relativa all'aver causato una situazione di pericolo è stata contestata dal ricorrente; la Corte ha osservato che la generazione di pericolo non coincide automaticamente con la valutazione del danno patrimoniale o del lucro

  • Prescrizione (calcolo del termine di 12 anni e 6 mesi)

    La Corte ha rilevato il decorso del termine prescrizionale indicato, tenendo conto della sospensione del processo dal 19/06/2015 al 25/09/2015; la prescrizione ha determinato l'annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • La mancata notifica di atti processuali (es. ordinanza camerale) deve essere valutata alla luce delle norme su chi costituisce la "parte" destinataria: la notifica a un difensore non procuratore speciale può essere insufficiente e la richiesta derivante può essere dichiarata inammissibile.
  • Le censure sulla motivazione relative alla concessione di circostanze attenuanti (art.62 n.4 c.p.) richiedono che il giudice colleghi chiaramente i presupposti fattuali alla norma: il semplice aver creato una situazione di pericolo non è automaticamente rilevante rispetto a danno patrimoniale o lucro, e la motivazione deve esplicitare questa connessione.
  • La prescrizione estingue il reato anche quando permangono questioni di merito non completamente risolte: se il termine prescrizionale è decorso, il giudice può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito definitivo della responsabilità.
  • Nel calcolo della prescrizione è fondamentale considerare tutte le cause di sospensione e interruzione (es. rinvii richiesti dalle parti) e documentarle accuratamente; contestare o valorizzare la recidiva può influire sul termine prescrizionale e sulla pena computata, quindi va esplicitamente accertata.
  • Strategia pratica: sollevare tempestivamente eccezioni di prescrizione, documentare periodi di sospensione/interruzione processuale e contestare con precisione la motivazione quando si allegano errori di diritto o aporie motivazionali, tenendo presente che, se la prescrizione è già maturata, l'effetto pratico prevalente sarà l'estinzione del reato.

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