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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04013/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una società aveva stipulato con un'altra un rapporto contrattuale complesso: dapprima un contratto di fornitura di ricambi destinati alle autofficine convenzionate, poi un contratto di deposito per la gestione di un magazzino da remoto. In base all'accordo, la fornitrice si era obbligata a reperire, ritirare, spedire e consegnare ricambi su tutto il territorio nazionale, mentre la controparte si impegnava a inoltrare gli ordini di acquisto che comprendessero almeno un ricambio presente nel magazzino remoto. La fornitrice lamentava che la controparte avesse chiesto più volte documenti di trasporto per ritirare i pezzi in giacenza e, successivamente, avesse esercitato recesso con comunicazione del luglio 2013. In giudizio chiedeva, in via principale, l'adempimento fino alla scadenza del contratto e, in subordine, la risoluzione per inadempimento con risarcimento del danno da perdita di commesse e mancato guadagno. La controparte resistette e propose domanda riconvenzionale di risarcimento per asserite perdite di ricambi durante il trasferimento dal magazzino remoto alla nuova sede. Il tribunale respinse tutte le domande; in appello fu dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, ma fu negata la condanna all'adempimento e fu ritenuto non liquidabile il danno da lucro cessante per mancanza di documentazione contabile sufficiente, escludendo una consulenza tecnica esplorativa. In cassazione la fornitrice dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 1175, 1375 e 1373 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, essendo il recesso operante ex nunc e avendo la controparte esercitato in modo abusivo il recesso per sottrarsi agli obblighi contrattuali, la domanda di adempimento doveva essere accolta sino alla scadenza; con il secondo motivo dedusse violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c. e 1223 e 1226 c.c., censurando il diniego di risarcimento del mancato guadagno e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto utilizzare i documenti già prodotti e procedere a liquidazione equitativa, senza pretendere necessariamente i bilanci.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la domanda di adempimento era ormai priva di interesse dopo che la sentenza d'appello aveva accolto la domanda subordinata di risoluzione, rimasta non impugnata e quindi coperta da giudicato: la risoluzione, avendo effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., rende inesigibili le prestazioni non ancora eseguite e impedisce di ottenere la condanna all'adempimento. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la liquidazione equitativa del danno da mancato guadagno: una volta accertata l'esistenza del pregiudizio risarcibile, il giudice non può negare la liquidazione per la sola difficoltà di precisarne l'ammontare, dovendo utilizzare tutti gli elementi disponibili e ricorrere, se del caso, alla valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di esecuzione del contratto secondo buona fede

  • art. 1373 c.c.

    richiamato per sostenere che il recesso avesse effetti solo ex nunc

  • art. 1453 c.c.

    consente alla parte adempiente di scegliere tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, ma la scelta per la risoluzione preclude poi la domanda di adempimento una volta che la risoluzione sia stata accolta

  • art. 1458 c.c.

    la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti e, nei rapporti di durata, rende inesigibili le prestazioni non ancora eseguite

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione ai poteri del consulente tecnico

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'attività del consulente tecnico

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il criterio del risarcimento del danno emergente e del lucro cessante

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provare nel preciso ammontare il pregiudizio

  • art. 2056 c.c.

    richiede, per il risarcimento del danno extracontrattuale, l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. e fonda la liquidazione equitativa quando il danno sia certo ma di difficile quantificazione

  • art. 115 c.p.c.

    il potere di liquidazione equitativa è ricondotto al più generale potere valutativo del giudice sui fatti di causa

Massime di principio

  • Quando una parte vede accolta in appello la domanda subordinata di risoluzione del contratto e non impugna tale statuizione, la domanda principale di adempimento diventa inammissibile per difetto di interesse, perché la risoluzione con effetto retroattivo elimina la perdurante efficacia del rapporto e rende non esigibili le prestazioni future.
  • Nel giudizio di impugnazione, se sono state proposte domande incompatibili in via principale e subordinata, la parte che voglia rimettere in discussione l'accertamento contenuto nella statuizione favorevole alla domanda subordinata deve impugnare entrambe le decisioni, altrimenti il giudicato sulla domanda accolta preclude la riesame della domanda incompatibile.
  • Il danno da lucro cessante può essere risarcito anche quando la sua esistenza sia provata in via presuntiva o indiziaria e il suo preciso ammontare non sia determinabile con esattezza; in tal caso il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa, valorizzando tutti gli elementi documentali disponibili.
  • La liquidazione equitativa non può essere negata solo perché manchi la documentazione contabile completa, se dagli atti emergono elementi sufficienti per stimare con ragionevole approssimazione il pregiudizio subito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata in modo esplorativo, ma, una volta accertata la sussistenza del danno, il giudice non può arrestarsi a un non liquet: deve comunque determinare il risarcimento con gli strumenti probatori e valutativi consentiti dal processo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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