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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12576/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento TASI relativo all'anno d'imposta 2014, con cui il Comune aveva negato l'agevolazione per abitazione principale. In primo grado e in appello era stato ritenuto che il beneficio spettasse solo se l'intero nucleo familiare avesse residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile, mentre la moglie del contribuente risultava residente e domiciliata in altro Comune. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come interpretato dalla prassi ministeriale, sostenendo che il proprio immobile fosse effettivamente abitazione principale; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, tra cui la diversa residenza dei coniugi sin dal 1995, la convivenza con il figlio a Roma e i consumi dell'immobile sito nel Comune resistente. Il Comune ha resistito eccependo anche l'improcedibilità del ricorso per difetto della copia notificata della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendo sufficiente la produzione della copia informatica della sentenza con attestazione di conformità e prova della notifica via PEC. Ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo superato il precedente orientamento restrittivo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui ancorava il beneficio al nucleo familiare. La Corte ha affermato che, salvo comportamenti elusivi, l'esenzione per abitazione principale spetta al possessore che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente, anche se il coniuge ha residenza in altro Comune. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente; ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi per la sopravvenienza del chiarimento costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011

    quarto periodo; quinto periodo

    La norma, nel testo colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, non può essere interpretata nel senso di subordinare l'agevolazione per abitazione principale alla residenza e dimora abituale dell'intero nucleo familiare del possessore; resta ferma la possibilità di controllo contro utilizzi elusivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione della disciplina tributaria sull'abitazione principale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi allegati dal contribuente.

  • art. 83, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla procura speciale in calce al controricorso.

  • artt. 3, 31 e 53 Cost.

    Sono stati indicati dalla Corte costituzionale come parametri violati dalla disciplina che penalizzava i coniugi o componenti dell'unione civile.

Massime di principio

  • In tema di esenzione per abitazione principale, la residenza anagrafica e la dimora abituale del solo possessore dell'immobile sono sufficienti a integrare il presupposto agevolativo, salvo che l'amministrazione provi un concreto intento elusivo.
  • La nozione di abitazione principale non può essere ancorata, in via automatica, alla coincidenza di residenza e dimora dell'intero nucleo familiare quando ciò determini una discriminazione tra soggetti in situazioni sostanzialmente analoghe.
  • Le sopravvenienze costituzionali che incidono sull'assetto normativo applicabile al giudizio di legittimità possono imporre la revisione di precedenti orientamenti giurisprudenziali consolidati.
  • In presenza di prova della notifica della sentenza impugnata tramite documento informatico e attestazione di conformità, la procedibilità del ricorso non è esclusa dalla mancata produzione delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione PEC.
  • Quando la questione di diritto è definita da una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito il ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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