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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32974/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Napoli, per il reato previsto dall'art. 385 c.p., descritto nell'imputazione, relativo all'inosservanza di una misura restrittiva. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che, essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, il termine di prescrizione dovesse essere calcolato in sette anni e sei mesi dalla commissione del fatto. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, affermando che l'imputato non si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, ma soltanto dal perimetro di rilevazione del dispositivo elettronico di controllo, fino ai gradini d'ingresso dell'edificio in cui abitava la sua famiglia. Con il terzo motivo ha denunciato il rigetto immotivato della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata l'8 aprile 2026 con motivazione contestuale e che il termine di quindici giorni per impugnarla scadeva il 24 aprile 2026, mentre il ricorso era stato depositato il 30 aprile 2026.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine di quindici giorni decorrente dalla pronuncia della sentenza con motivazione contestuale, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. a), e 544 c.p.p. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di rito e con procedura camerale non partecipata, mediante ordinanza ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La norma individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato; la sentenza non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi.

  • art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Concorre a disciplinare i requisiti e i termini dell'impugnazione; la Corte lo richiama per fondare la tardività del ricorso.

  • art. 544 c.p.p.

    La Corte lo applica per individuare il termine di quindici giorni decorrente dalla pronuncia della sentenza con motivazione contestuale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione dell'inammissibilità senza formalità di rito e mediante procedura camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia e, se il ricorso è presentato oltre il termine di quindici giorni individuato dalla Corte, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
  • L'inammissibilità del ricorso per tardività impedisce l'esame nel merito dei motivi relativi alla prescrizione, alla particolare tenuità del fatto e alle circostanze attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con procedura camerale non partecipata mediante ordinanza ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro la famiglia

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