Cassazione Penale, Sentenza n. 20059/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso affidato a due motivi: (1) censura dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (probation) per mancata formulabilità di prognosi favorevole a causa della recidiva: la difesa contestava la motivazione e sosteneva l'interesse dell'imputato all'applicazione della messa alla prova, anche in rapporto alla successiva pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; (2) censura dell'acquisizione al dibattimento del verbale di estrapolazione dati dal cellulare (trascrizione manuale dei messaggi da parte di un appartenente alla P.G.), invocandone l'espunzione perché, secondo la difesa, si tratterebbe di attività assimilabile ad ispezione o perizia senza i necessari atti autorizzativi e dell'irripetibilità contestata dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il rigetto dell'ammissione alla messa alla prova è decisione discrezionale di merito basata su giudizio prognostico adeguatamente motivato (prevalente valore dei precedenti/recidiva) e non è contraddittorio rispetto alla successiva applicazione, nel giudizio, della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dato il diverso oggetto, finalità e tempi di verifica dei due istituti. Sul secondo motivo: la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'acquisizione del verbale; il documento risultava acquisito al fascicolo e fatto valere con il consenso delle parti (ed è stato comunque la deposizione del teste in udienza, non il puro contenuto del verbale, a costituire la fonte probatoria effettivamente utilizzata). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, obbligo di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzata come quadro normativo per l'esame dei motivi ma i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati.
art. 464-quinquies (messa alla prova) c.p.p. e art. 464-quater c.p.p.
La Corte richiama il principio che l'ammissione alla messa alla prova è subordinata a un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito sulla possibilità di rieducazione e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato; l'esistenza di precedenti/recidiva legittima il rigetto.
art. 133 c.p. (criteri di individualizzazione della pena)
Richiamato come fonte dei molteplici indicatori (modalità della condotta, personalità del reo) utili al giudizio prognostico per la messa alla prova.
Richiamata dalla difesa a confronto tra percorsi (messa alla prova vs pena sostitutiva); la Corte osserva la diversa natura e finalità degli istituti, giustificando trattamenti differenti.
Norma sul contenuto del fascicolo per il dibattimento: la Corte ritiene che il verbale impugnato fosse tra gli atti acquisiti regolarmente al fascicolo, anche per consenso delle parti.
art. 244 e ss. c.p.p. (ispezioni)
La difesa aveva invocato la necessità di un atto autorizzativo per attività assimilata ad ispezione; la Corte non ha ritenuto decisiva questa qualificazione e ha convalidato l'acquisizione per il contesto processuale e per il consenso/uso in udienza.
art. 514 comma 2 e art. 493 comma 3 c.p.p.
Norme richiamate dalla censura in ordine agli atti da escludere e ai vizi di motivazione; la Corte le ha considerate non violate, stante la regolarità dell'acquisizione del materiale e la decisione motivata sulle questioni di merito.
Norma che dispone le spese per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto: la Corte ha imposto al ricorrente l'onere delle spese del procedimento.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Citata come titolo dell'intervento del Procuratore Generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità; il PG ha svolto le conclusioni ai sensi di tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento al potere del giudice di Cassazione di non aggravare le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile non per colpa grave; tuttavia la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il rigetto dell'ammissione alla messa alla prova è valutazione discrezionale di merito basata su una prognosi sulla futura astensione dal reato: se adeguatamente motivata (es. per precedenti o recidiva) è insindacabile in Cassazione.
- La successiva applicazione di una pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) non rende automaticamente contraddittoria la precedente decisione di rigetto della messa alla prova, dato che i due istituti hanno finalità, presupposti e tempistiche diversi.
- L'acquisizione di atti prodotti dalla polizia giudiziaria (anche trascrizioni manuali di dati da cellulare) può essere ritenuta valida se il materiale è stato regolarmente acquisito al fascicolo (anche per consenso delle parti) e se in dibattimento è stata utilizzata la deposizione del teste; contestazioni tardive e non annotate in udienza sono difficilmente efficaci.
- Per impugnare con successo l'acquisizione di un atto come atto 'irripetibile' o illegittimo è importante far valere tempestivamente e con specifiche riserve il motivo di opposizione nel corso dell'udienza, dimostrando il vizio procedurale o il concreto pregiudizio probatorio.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare il ricorrente alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende; quindi valutare il merito e la fondatezza del ricorso prima del deposito è essenziale.
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