Cassazione Penale, Sentenza n. 41830/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva la nullità delle sentenze per inosservanza/erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché contraddittorietà della motivazione: in particolare la difesa aveva eccepito che il difensore di ufficio nominato, Avv. Carlotta Cassani, cui erano stati notificati gli atti, era stata cancellata dall'Albo il 18.11.2020, data anteriore all'emissione e alla notifica del decreto di citazione a giudizio (17.12.2020; spedito 30.12.2020). La censura rilevava che l'assistenza tecnica dell'imputato era pertanto inesistente e che la Corte d'appello aveva fornito una risposta elusiva e giuridicamente erronea al rilievo difensivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'assistenza dell'imputato presuppone l'iscrizione del difensore all'Albo e che la cancellazione dall'Albo determina una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo (artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.). Dall'esame degli atti è emerso che l'Avv. Cassani era stata cancellata dall'Albo prima della citazione a giudizio; perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini perché proceda, ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., alla rinnovazione della fase di costituzione delle parti previa nomina di un difensore di ufficio secondo l'art. 97, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto per cui Petricca era stata ritenuta responsabile in primo grado; nella sentenza di cassazione la questione sostanziale non è stata definitivamente decisa perché l'annullamento è intervenuto per vizi processuali relativi alla carenza della difesa.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Rientra tra le nullità assolute evocabili d'ufficio; la Corte ha interpretato che la mancanza della legittimazione professionale del difensore (cancellazione dall'Albo) comporta una nullità assoluta degli atti processuali.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Predispone la rilevabilità delle nullità assolute in ogni stato e grado del processo; la Corte l'ha richiamata per affermare che l'inesistenza del difensore cancellato può essere fatta valere in qualsiasi momento.
art. 97, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la nomina del difensore di ufficio; la Corte ha disposto che, al momento della rinnovazione della costituzione delle parti, il Tribunale debba nominare un difensore di ufficio valido ai sensi di questa disposizione.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza citata per dire che la nomina di un difensore ai sensi del comma 4 non è idonea a sanare l'inesistenza di un difensore cancellato dall'Albo; la Corte conferma che tale meccanismo non supera la nullità derivante dalla cancellazione.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
Norma regolatrice delle modalità di rinnovazione della fase di costituzione delle parti; la Corte ha ordinato che il Tribunale proceda secondo questa disposizione per consentire la ricostituzione delle parti con difensore valido.
Massime di principio
- La nomina o l'intervento di un difensore cancellato dall'Albo determina un'insanabile nullità assoluta degli atti processuali relativi all'assistenza dell'imputato; tale nullità è rilevabile in ogni stato e grado del processo.
- Il diritto alla difesa tecnica richiede la legittimazione formale del difensore (iscrizione all'Albo); la mera nomina o la percezione di assistenza non supplisce alla mancanza di legittimazione.
- La correzione della situazione non può avvenire tramite rimedi formali (es. nomina ex art. 97, comma 4) quando il soggetto nominato era inesistente in quanto cancellato: il rimedio è l'annullamento e la rinnovazione della fase costitutiva con difensore regolarmente iscritto.
- In casi analoghi il giudice deve verificare, anche d'ufficio se emergente, lo status di iscrizione del difensore e, se accerta la cancellazione anteriore agli atti, deve disporre l'annullamento e la ripetizione delle fasi processuali necessarie alla regolare costituzione delle parti.
- Per l'imputato è prudente verificare l'iscrizione all'Albo del difensore che lo assiste, ma anche la mancata verifica da parte dell'imputato non preclude la rilevabilità della nullità: la tutela è a garanzia del corretto svolgimento del processo e prevale sull'eventuale inerzia dell'imputato.
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