Cassazione Penale, Ordinanza n. 35004/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato condannato in primo grado e in appello per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, accertati in relazione a fatti del 12 febbraio 2016. La difesa deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo: 1) l'erronea esclusione della fattispecie attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.; 2) l'erroneità del riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale; 3) l'eccessività della pena irrogata. La censura sulla fattispecie attenuata e sulla recidiva viene reputata riproduttiva di questioni già vagliate e non accompagnata da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; quella sulla pena è ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, resta quindi ferma. La Corte osserva che la motivazione della decisione di merito era congrua e logica nell'escludere l'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma 4, c.p., valorizzando l'elevato numero dei capi contraffatti, la loro riproduzione fedele e dettagliata e la professionalità dell'imputato, desunta anche dall'organizzazione del luogo di stoccaggio e commercializzazione. Quanto alla recidiva, la decisione di merito è ritenuta conforme ai principi di legittimità perché ha valutato in concreto il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali alla luce dell'art. 133 c.p. Quanto alla pena, la Corte ribadisce che la graduazione sanzionatoria è rimessa al giudice di merito.
Norme richiamate
Norma posta a base della condanna confermata nei gradi di merito per l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi.
La fattispecie attenuata non è applicabile quando il numero dei capi contraffatti, le caratteristiche dei beni e la professionalità dell'agente evidenziano una condotta non occasionale e non di minima offensività.
La recidiva reiterata infraquinquennale può essere riconosciuta quando, in concreto, il precedente penale risulti indicativo di una perdurante inclinazione al delitto e abbia avuto rilievo criminogeno.
Il giudice deve valutare in concreto la gravità del fatto e la capacità a delinquere; tali criteri governano sia il giudizio sulla recidiva sia la determinazione della pena.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti legali e con adeguata motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Sono dedotti in ricorso violazione di legge e vizio di motivazione, ma le censure risultano generiche o meramente riproduttive di questioni già esaminate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente riproporre censure già esaminate dal giudice di merito: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, indicando errori logici o giuridici puntuali.
- La fattispecie attenuata della ricettazione non è configurabile quando il giudice accerta elementi che denotano una condotta professionalmente organizzata, la pluralità dei beni e la loro riproduzione particolarmente fedele, tali da escludere una ridotta offensività.
- Il giudizio sulla recidiva non può fondarsi automaticamente sulla sola gravità dei fatti o sulla vicinanza temporale dei precedenti; occorre una valutazione concreta del rapporto tra precedenti condanne e nuovo reato, per verificare l'effettiva persistenza di una inclinazione al delitto.
- La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni correlati a circostanze aggravanti o attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per illogicità o violazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando la motivazione di merito dà conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per il trattamento sanzionatorio, il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito.
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