Cassazione Civile, Ordinanza n. 32779/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un istituto scolastico statale, di un'intimazione di pagamento relativa a TARSU per gli anni 2005 e 2006. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale della Campania aveva rigettato il gravame dell'agente della riscossione ritenendo prescritto il credito, perché tra la notifica delle cartelle prodromiche e l'intimazione era decorso più di cinque anni. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2934, 2946 e 2953 c.c., sostenendo che per tutti i tributi iscritti a ruolo, compresi quelli locali, dovrebbe applicarsi la prescrizione decennale e che la CTR avrebbe quindi errato nel ritenere applicabile il termine quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della CTR secondo cui, trattandosi di tributi locali aventi natura di prestazioni periodiche o di durata, si applica il termine di prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., non quello decennale. Ha inoltre richiamato il principio per cui è irrilevante, ai fini invocati dall'agente della riscossione, l'art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999. Conseguentemente, essendo il termine quinquennale ampiamente decorso al momento della notifica dell'intimazione, il credito era prescritto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.
Richiamato dal ricorrente in tema di estinzione del diritto per prescrizione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la conversione della prescrizione in decennale in presenza di un titolo giudiziale; la Corte esclude che ricorressero i presupposti nel caso di specie.
La Corte lo applica ai tributi locali ritenuti prestazioni periodiche o di durata, affermando la prescrizione quinquennale.
d.lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6
La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite per affermare che tale disposizione è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine decennale invocato dall'agente della riscossione.
Massime di principio
- Per i tributi locali aventi natura di prestazioni periodiche o di durata si applica, in difetto di giudicato, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e non la prescrizione ordinaria decennale.
- La notificazione della cartella o di altro atto prodromico non comporta di per sé l'applicazione del termine decennale, salvo che il credito sia assistito da giudicato o da altra situazione idonea a determinare la conversione del termine di prescrizione.
- Ai fini della riscossione di tributi locali iscritti a ruolo, l'art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999 non consente automaticamente di applicare la prescrizione decennale quando, per la natura del credito, opera il termine breve.
- In cassazione, la censura che pretenda l'applicazione della prescrizione decennale a un tributo locale è infondata se il giudice di merito ha correttamente qualificato il credito come soggetto a prescrizione quinquennale e ha accertato il decorso di tale termine.
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