Cassazione Penale, Sentenza n. 18357/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per violenza privata e dell'aggravante del metodo mafioso; i motivi articolati in cassazione contestavano: 1) la errata qualificazione della condotta senza tenere conto della presunta reazione legittima di Della Corte alla richiesta illecita di denaro da parte di Cioffo; 2) la mancata considerazione che l'effetto intimidatorio non si era protratto (si sarebbe trattato di lesioni e non di violenza privata); 3) la carenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui alla normativa anti-mafia (art. 7 d.l. 152/1991 conv. L. 203/1991, ora art. 416-bis), contestando che si fosse provato l'effettivo uso del metodo mafioso; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la eccessiva determinazione della pena senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato integralmente la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Sul merito la Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: 1) la qualificazione del reato come violenza privata è corretta perché la condotta non fu una reazione immediata e proporzionata ma la richiesta di intervento a personaggio camorristico configurò una spedizione punitiva idonea a ledere libertà morale e integrità fisica della vittima; 2) la violenza privata è reato istantaneo e si consuma quando si realizza l'effetto intimidatorio, che qui si verificò all'esito dell'incontro tra De Luca e Cioffo; la successiva ripresa delle richieste da parte di Cioffo non esclude la consumazione già avvenuta; 3) l'aggravante del metodo mafioso è stata adeguatamente motivata con richiamo allo 'spessore camorristico' di De Luca, alle modalità dell'incontro, alla connotazione intimidatoria tipica e all'uso di metodologie proprie della criminalità organizzata; 4) la negazione delle attenuanti generiche è giustificata dal fatto che la vicenda trae origine da un contesto illecito (partecipazione all'associazione per delinquere) e per il particolare allarme sociale e gravità del comportamento, nonché per l'abuso della funzione pubblica da parte dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la condanna confermata.
Norme richiamate
Riconosciuta come fondamento dell'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto integrato il requisito quando la condotta aveva modalità evocative della forza intimidatrice tipica della criminalità organizzata, non limitandosi alla sola appartenenza del terzo intervenuto.
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La Corte ribadisce che il reato è istantaneo e si consuma quando si realizza la limitazione coattiva della libertà morale o d'azione; rileva l'effetto intimidatorio prodotto dall'incontro e dalle percosse come momento consumativo.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
Utilizzato nella qualificazione della fattispecie per rilevare la partecipazione concorsuale alla condotta violenta e all'intervento di terzi.
art. 582 e art. 585 cod. pen. (lesioni personali)
Richiamati dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione; la Corte ha però ritenuto che gli elementi probatori configurassero violenza privata con percosse e intimidazione piuttosto che una mera fattispecie di lesioni senza compressione della libertà morale.
art. 132 e art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte ha richiamato i criteri di determinazione della pena e ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la scelta del trattamento sanzionatorio, fornendo elementi per giustificare il superamento del minimo edittale.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche perché la condotta nasceva da contesto illecito (partecipazione a associazione per delinquere) e per il disvalore sociale della condotta, non configurando elementi favorevoli sufficienti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per delimitare i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i profili di violazione di legge e i vizi di motivazione posti con tali letture e li ha ritenuti infondati.
art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. L. n. 203/1991
Norma storica dell'aggravante anti-mafia richiamata nel ricorso; la Corte ha valutato la corrispondenza della fattispecie ai requisiti richiesti dalla disciplina poi trasposta nell'art. 416-bis.
Massime di principio
- La violenza privata è reato istantaneo: rileva il momento in cui si consegue l'effetto intimidatorio, anche se la vittima successivamente torna sui propri comportamenti.
- La reazione a una pretesa illecita non giustifica automaticamente l'uso di mezzi intimidatori o l'intervento di soggetti della criminalità organizzata; la proporzionalità e l'immediatezza della reazione sono elementi decisivi per escludere la responsabilità penale o per qualificare la condotta come legittima difesa o reazione.
- Per riconoscere l'aggravante del metodo mafioso non è sufficiente la mera appartenenza di chi interviene a un sodalizio: è necessario dimostrare che la condotta abbia effettivamente utilizzato modalità tipiche della forza intimidatrice mafiosa e che tale metodo sia stato strumentale al risultato.
- Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice di merito ha ampia discrezionalità; l'origine illecita del contesto fattuale e il rilevante allarme sociale possono legittimamente ostare alla concessione delle attenuanti.
- La risufficienza di motivazione in cassazione si fonda sulla verifica della congruenza e della completezza della motivazione di merito: se le motivazioni di primo e secondo grado si richiamano reciprocamente e formano un corpo argomentativo coerente, la Cassazione tende a ritenere soddisfatti gli obblighi motivazionali.
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