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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18357/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per violenza privata e dell'aggravante del metodo mafioso; i motivi articolati in cassazione contestavano: 1) la errata qualificazione della condotta senza tenere conto della presunta reazione legittima di Della Corte alla richiesta illecita di denaro da parte di Cioffo; 2) la mancata considerazione che l'effetto intimidatorio non si era protratto (si sarebbe trattato di lesioni e non di violenza privata); 3) la carenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui alla normativa anti-mafia (art. 7 d.l. 152/1991 conv. L. 203/1991, ora art. 416-bis), contestando che si fosse provato l'effettivo uso del metodo mafioso; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la eccessiva determinazione della pena senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato integralmente la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Sul merito la Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: 1) la qualificazione del reato come violenza privata è corretta perché la condotta non fu una reazione immediata e proporzionata ma la richiesta di intervento a personaggio camorristico configurò una spedizione punitiva idonea a ledere libertà morale e integrità fisica della vittima; 2) la violenza privata è reato istantaneo e si consuma quando si realizza l'effetto intimidatorio, che qui si verificò all'esito dell'incontro tra De Luca e Cioffo; la successiva ripresa delle richieste da parte di Cioffo non esclude la consumazione già avvenuta; 3) l'aggravante del metodo mafioso è stata adeguatamente motivata con richiamo allo 'spessore camorristico' di De Luca, alle modalità dell'incontro, alla connotazione intimidatoria tipica e all'uso di metodologie proprie della criminalità organizzata; 4) la negazione delle attenuanti generiche è giustificata dal fatto che la vicenda trae origine da un contesto illecito (partecipazione all'associazione per delinquere) e per il particolare allarme sociale e gravità del comportamento, nonché per l'abuso della funzione pubblica da parte dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta come fondamento dell'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto integrato il requisito quando la condotta aveva modalità evocative della forza intimidatrice tipica della criminalità organizzata, non limitandosi alla sola appartenenza del terzo intervenuto.

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    La Corte ribadisce che il reato è istantaneo e si consuma quando si realizza la limitazione coattiva della libertà morale o d'azione; rileva l'effetto intimidatorio prodotto dall'incontro e dalle percosse come momento consumativo.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone)

    Utilizzato nella qualificazione della fattispecie per rilevare la partecipazione concorsuale alla condotta violenta e all'intervento di terzi.

  • art. 582 e art. 585 cod. pen. (lesioni personali)

    Richiamati dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione; la Corte ha però ritenuto che gli elementi probatori configurassero violenza privata con percosse e intimidazione piuttosto che una mera fattispecie di lesioni senza compressione della libertà morale.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    La Corte ha richiamato i criteri di determinazione della pena e ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la scelta del trattamento sanzionatorio, fornendo elementi per giustificare il superamento del minimo edittale.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche perché la condotta nasceva da contesto illecito (partecipazione a associazione per delinquere) e per il disvalore sociale della condotta, non configurando elementi favorevoli sufficienti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per delimitare i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i profili di violazione di legge e i vizi di motivazione posti con tali letture e li ha ritenuti infondati.

  • art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. L. n. 203/1991

    Norma storica dell'aggravante anti-mafia richiamata nel ricorso; la Corte ha valutato la corrispondenza della fattispecie ai requisiti richiesti dalla disciplina poi trasposta nell'art. 416-bis.

Massime di principio

  • La violenza privata è reato istantaneo: rileva il momento in cui si consegue l'effetto intimidatorio, anche se la vittima successivamente torna sui propri comportamenti.
  • La reazione a una pretesa illecita non giustifica automaticamente l'uso di mezzi intimidatori o l'intervento di soggetti della criminalità organizzata; la proporzionalità e l'immediatezza della reazione sono elementi decisivi per escludere la responsabilità penale o per qualificare la condotta come legittima difesa o reazione.
  • Per riconoscere l'aggravante del metodo mafioso non è sufficiente la mera appartenenza di chi interviene a un sodalizio: è necessario dimostrare che la condotta abbia effettivamente utilizzato modalità tipiche della forza intimidatrice mafiosa e che tale metodo sia stato strumentale al risultato.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice di merito ha ampia discrezionalità; l'origine illecita del contesto fattuale e il rilevante allarme sociale possono legittimamente ostare alla concessione delle attenuanti.
  • La risufficienza di motivazione in cassazione si fonda sulla verifica della congruenza e della completezza della motivazione di merito: se le motivazioni di primo e secondo grado si richiamano reciprocamente e formano un corpo argomentativo coerente, la Cassazione tende a ritenere soddisfatti gli obblighi motivazionali.

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