Cassazione Civile, Ordinanza n. 02052/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasceva da lavori eseguiti su una terrazza a livello: il proprietario dell'attico sosteneva che ignoti avessero tagliato gli elementi verticali di una ringhiera/parapetto in ferro e avessero installato pannelli in alluminio, provocando danni alle mattonelle del cordolo e alla pavimentazione. Dopo un procedimento penale definito con archiviazione per morte dell'autore, il danneggiato agiva in sede civile contro due soggetti indicati come eredi dell'autore dei fatti, chiedendo il risarcimento dei danni. I convenuti contestavano la domanda, sostenevano che il proprietario dell'immobile limitrofo aveva invece realizzato illegittimamente una servitù di veduta e proponevano domanda riconvenzionale per far accertare l'inesistenza della servitù e ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e rigettava la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) violazione degli artt. 101, 112 c.p.c. e 1079 c.c., assumendo che il giudizio dovesse essere qualificato come confessoria servitutis e che fosse necessario evocare il proprietario del fondo servente; (2) e (3) nullità della sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio e sulla legittimazione, per mancata integrazione nei confronti del proprietario del lastrico; (4) violazione degli artt. 81, 99, 101, 112 c.p.c. e 1079 c.c., per avere la Corte ritenuto insussistente l'onere probatorio dell'attore in ordine all'esistenza della servitù; (5) violazione degli artt. 1079 e 2697 c.c., in relazione alla prova testimoniale della servitù di veduta. La Cassazione ha però ricostruito la domanda originaria come mera azione personale di risarcimento del danno da fatto illecito e non come azione reale di accertamento della servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la domanda introduttiva fosse una domanda risarcitoria personale ex artt. 2043 e 2051 c.c., non una confessoria servitutis. Da ciò ha fatto discendere che non era necessario integrare il contraddittorio con il proprietario del fondo/lastrico sollevato dai ricorrenti, né gravava sull'attore l'onere di provare l'esistenza della servitù di veduta. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché fondati su una diversa qualificazione della domanda rispetto a quella risultante dagli atti e dalla sentenza impugnata; i motivi quarto e quinto sono stati parimenti ritenuti inammissibili/infondate per la stessa ragione e per la carenza di autosufficienza del quinto motivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica i vizi denunciabili in cassazione; le censure erano formulate come violazione di legge e nullità processuali, ma sono state disattese perché dirette a ottenere una diversa qualificazione della domanda o basate su presupposti processuali non esistenti.
richiamato per dedurre una violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la nullità perché la causa non richiedeva integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del fondo indicato dai ricorrenti.
richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse effettivamente risarcitoria e che la decisione non avesse pronunciato ultra o extra petita.
invocato dai ricorrenti come norma propria dell'azione confessoria servitutis; la Corte ha escluso la sua pertinenza perché in causa non era stata proposta un'azione reale di accertamento o tutela della servitù.
richiamato per contestare la legittimazione processuale e la necessità di chiamare il titolare del bene; la Corte ha negato che vi fosse un difetto di legittimazione rilevante nel giudizio così come effettivamente introdotto.
richiamato in relazione alla domanda e alla legittimazione ad agire; la Corte ha valorizzato il contenuto concreto dell'atto di citazione per escludere la tesi dei ricorrenti.
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'attore non dovesse provare l'esistenza della servitù, perché non l'aveva domandata in giudizio.
richiamato nell'atto introduttivo come fondamento della domanda risarcitoria per fatto illecito.
richiamato nell'atto introduttivo come ulteriore fondamento della responsabilità per i danni cagionati dalle opere abusive.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater e comma 1-bis
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione della domanda bisogna guardare al contenuto sostanziale dell'atto introduttivo e alle conclusioni effettivamente formulate, non alle etichette usate dalle parti o alle difese avversarie.
- La sola allegazione, in fatto, dell'esistenza di una servitù non trasforma automaticamente una domanda risarcitoria in un'azione reale di confessoria servitutis; occorre una specifica domanda di accertamento o tutela del diritto reale.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice decide su un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre quando il giudice si limiti a qualificare la pretesa secondo il suo effettivo contenuto.
- L'integrazione del contraddittorio con il titolare di un bene è necessaria solo se la controversia investe direttamente la titolarità o l'esercizio di un diritto reale sul bene stesso; non è necessaria in una mera azione personale di risarcimento danni.
- L'onere della prova va ripartito in base alla domanda effettivamente proposta: non può essere imposto all'attore di dimostrare un diritto reale che non abbia azionato in giudizio.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa qualificazione giuridica delle domande se la censura mira solo a sostituire la ricostruzione del giudice di merito con quella proposta dal ricorrente.
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