Sentenza n. 12498/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine all'istanza di cui alla diffida del 16 febbraio 2026, avente ad oggetto il rilascio del visto per lavoro subordinato e, prima ancora, la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alle menzionate istanze e per la condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta, qualora l'inottemperanza perdurasse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di fissazione dell'appuntamento e di rilascio del visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di visto per lavoro subordinato e, prima ancora, alla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha dedotto di avere chiesto l'appuntamento già nel luglio 2024, dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato. Il Ministero, costituitosi con atto di mero stile, ha prodotto una comunicazione dell'Ambasciata secondo cui il nulla osta risultava archiviato il 12 settembre 2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, con precedente sospensione ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 145/2024, e che non risultavano altri nulla osta utilizzabili. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, richiamando una comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Cesena-Forlì del 12 febbraio 2026, dalla quale risultava, secondo la sua prospettazione, la perdurante validità del nulla osta. La questione relativa alla validità del nulla osta e agli effetti della sospensione è stata ritenuta suscettibile di valutazione nel procedimento amministrativo, senza escludere l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. La richiesta di fissazione dell'appuntamento era stata presentata già nel luglio 2024 e il ricorrente aveva ottenuto il presupposto nulla osta. La controversia sulla perdurante validità del nulla osta e sulla sospensione ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, non escludeva l'obbligo di definire il procedimento, potendo tali profili essere verificati dalla Sede diplomatica durante l'istruttoria. Il TAR ha quindi condannato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stata accolta la richiesta di un termine di trenta giorni né è stata disposta la nomina immediata di un commissario ad acta. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'elevato numero di richieste di visto gravante sulla Sede diplomatica e della complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
Disciplina l'azione avverso il silenzio; il ricorso è fondato quando sussistono un obbligo di provvedere dell'Amministrazione e l'inerzia oltre il termine di conclusione del procedimento.
Rileva per la precedente sospensione del nulla osta, la cui incidenza e perdurante operatività devono essere verificate dagli organi competenti nel procedimento.
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 145/2024, richiamato dal giudice con riguardo alla sospensione del nulla osta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione abbia un obbligo di provvedere e sia rimasta inerte oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
- La controversia sulla validità, archiviazione o sospensione di un titolo presupposto non esclude l'obbligo dell'amministrazione di definire espressamente il procedimento, quando la verifica di tali profili rientri nell'istruttoria amministrativa.
- In presenza di un'istanza relativa al rilascio di un visto e alla preventiva formalizzazione della domanda, l'amministrazione diplomatica è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine giudizialmente assegnato.
- Il giudice dell'azione avverso il silenzio può ordinare la conclusione del procedimento senza anticipare la decisione sul merito della validità del nulla osta, rimettendo tale valutazione all'autorità competente nell'ambito del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1526/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1527/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →