Cassazione Penale, Sentenza n. 25037/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello (15/12/2021) che aveva confermato la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) relativa a due epiteti pubblicati sulla pagina Facebook dell'imputato ("mugheddosa" e "psicopatica del cazzo"). Il ricorrente deduceva: (1) manifesta illogicità e inutilizzabilità delle prove documentali (screenshot Facebook acquisiti in fotocopia dalla parte civile) per mancata certificazione della provenienza e assenza di accertamenti tecnici; (2) violazione del perimetro dell'imputazione, poiché la Corte d'Appello avrebbe valutato fatti esclusi dall'imputazione ridotta; (3) vizio nel computo della prescrizione contestando la sospensione del termine prescrizionale per il periodo 7.7.2020-18.9.2020, sostenendo che il rinvio richiesto dalla parte civile non avrebbe avuto il consenso della difesa e quindi non avrebbe sospeso la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato (reato posto al più il 21.6.2013, decorso il termine massimo tenuto conto delle sospensioni), rilevabile d'ufficio dato che il ricorso non era manifestamente infondato. Tuttavia la Cassazione ha esaminato il ricorso agli effetti civili (art. 578 c.p.p.) e ha rigettato le censure sull'accertamento di responsabilità civile: ha ritenuto legittima e sufficiente la valutazione indiziaria fatta dai giudici di merito sulla riferibilità dei post all'imputato e l'utilizzabilità delle copie degli screenshot; ha inoltre condiviso la valutazione che il comportamento processuale della difesa aveva determinato adesione al rinvio, giustificando la sospensione della prescrizione. Conseguentemente: annullamento senza rinvio agli effetti penali (prescrizione); rigetto del ricorso agli effetti civili; condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile per euro 3.600 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Norma incriminatrice applicata per qualificare le espressioni offensive pubblicate su Facebook come diffamazione; la Corte ne riconosceva la rilevanza rispetto alle frasi contestate.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione e sospensione)
Usate per calcolare il decorso del termine di prescrizione e per valutare i periodi di sospensione; sulla base di tali articoli la Corte ha ritenuto estinto il reato alla data di decisione in Cassazione.
art. 234 cod. proc. pen. (sulla natura documentale delle riproduzioni, menzionato in motivazione)
La Corte ha ritenuto che le fotocopie degli screenshot possano essere acquisite come documenti (natura documentale), quindi utilizzabili in giudizio anche in assenza di accertamenti tecnici, se corroborate da altri indizi.
art. 189 cod. proc. pen. (libero convincimento del giudice)
Richiamato per affermare il principio che il giudice può ricostruire la responsabilità anche su base indiziaria purché vi sia convergenza e pregnanza degli elementi probatori.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (rilevazione d'ufficio della causa di non punibilità)
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione intervenuta quando il ricorso non è manifestamente infondato; qui applicato per dichiarare l'estinzione del reato.
art. 578 cod. proc. pen. (effetti civili dell'impugnazione)
Imposta l'obbligo per la Corte di decidere sul ricorso anche con riguardo alle questioni di diritto civile derivanti dalla sentenza penale, nonostante l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen. (effetto della mancanza di prova dell'innocenza)
Richiamato nella motivazione per spiegare che l'estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente l'esclusione della responsabilità civile in assenza di prova dell'innocenza.
Massime di principio
- Le copie di screenshot o messaggi social, sebbene non sostituiscano accertamenti tecnici, possono essere acquisibili come documenti e utilizzate in giudizio quando siano corroborate da plurimi e convergenti elementi indiziari (movente, contesto, coincidenze temporali, riferimenti nominativi).
- La diffamazione tramite social network è perseguibile e può integrare la fattispecie aggravata; l'attribuzione dell'autore può fondarsi su valutazione indiziaria nonostante l'assenza di analisi informatiche, purché gli indizi siano pregnanti e convergenti.
- La prescrizione del reato può essere rilevata d'ufficio in Cassazione se il ricorso non è manifestamente infondato; l'annullamento per prescrizione non estingue automaticamente le pretese civili, sulle quali la Corte deve comunque pronunciarsi.
- La richiesta di rinvio dell'udienza formulata da una parte può sospendere la prescrizione solo se vi è piena adesione o consenso della controparte; comportamenti processuali che denotino adesione (es. deposito della richiesta da parte della difesa avversaria) possono essere valutati come consenso che sospende i termini prescrizionali.
- Il perimetro dell'imputazione ridimensionato in sede di merito non impedisce che i giudici valutino altri elementi emersi in causa purché non si violi il principio dell'affermazione del fatto contestato: frasi ulteriori di tenore offensivo non annullano la contestazione limitata ad alcune espressioni.
- Se si assume responsabilità civile in sede penale nonostante l'estinzione del reato, il convenuto può restare obbligato al risarcimento o alle spese civili; pertanto, chi impugna per estinguere la responsabilità penale dovrebbe valutare anche il rischio residuo di obblighi civili.
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