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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36155/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta davanti al Tribunale per far accertare la comproprietà di un cortiletto adiacente all'abitazione dell'attore, sul quale l'altro contitolare aveva collocato un ponte mobile che, se aperto, impediva il transito verso la cantina. Il convenuto resistette sostenendo che su tale punto fosse già intervenuto un giudicato in un precedente giudizio, che aveva accertato che l'attore non era contitolare del bene. Il Tribunale accolse la domanda di accertamento della comproprietà; in appello, promosso dagli eredi del convenuto, la Corte d'appello riformò la decisione rilevando che la questione era coperta dal giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Nola del 1996 e del 1998, che avevano escluso la comproprietà del bene in capo all'attore. In Cassazione gli eredi dell'attore dedussero violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva ignorato un successivo giudicato esterno, formatosi in altra causa e cristallizzato in una sentenza della Suprema Corte del 2011, che avrebbe riconosciuto l'esistenza del diritto di comproprietà sul cortiletto; secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto prevalere il giudicato più recente, non essendo intervenuta revocazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che la decisione del 2011 non aveva in realtà statuito sul diritto di proprietà del cortile, ma si era limitata a rilevare che tale questione non era stata oggetto di quella lite e che la relativa affermazione era stata resa solo incidentalmente, senza costituire un accertamento suscettibile di passare in giudicato. Perciò quella sentenza non integrava un giudicato successivo idoneo a superare quello valorizzato dalla Corte territoriale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 2909 c.c. perché la sentenza di legittimità del 2011 invocata dai ricorrenti non conteneva un effettivo accertamento sul diritto di comproprietà del cortiletto, ma solo un rilievo incidentale e non coperto da giudicato. È stata quindi confermata la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto vincolante il precedente giudicato negativo sulla titolarità del bene. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale vincola soltanto ciò che è stato effettivamente deciso sulla domanda o sul capo di decisione; non rilevano, come giudicato, le affermazioni rese incidentalmente e non collegate al decisum.

  • art. 13 comma 1 quater dPR 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13 comma 1 bis dPR 115/02

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto solo se la precedente decisione abbia contenuto un vero accertamento sul diritto controverso; un passaggio argomentativo incidentale o meramente presupposto non è idoneo a formare cosa giudicata.
  • Per invocare la prevalenza di un giudicato successivo su uno anteriore occorre che il nuovo giudicato abbia effettivamente definito la medesima questione sostanziale; in mancanza di un tale accertamento, il conflitto tra giudicati è solo apparente.
  • La violazione dell'art. 2909 c.c. non sussiste quando la sentenza richiamata come giudicato abbia esclusivamente affermato che una determinata questione non era oggetto del precedente giudizio.
  • Ai fini dell'efficacia del giudicato conta la portata decisoria della statuizione, non la semplice menzione del tema o il suo esame incidentale.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è legittima la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudicatoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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