Cassazione Civile, Ordinanza n. 14051/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2005 nei confronti di una società di costruzioni e dei suoi soci, a seguito della quale l’Ufficio emetteva avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette, IVA e IRAP. I rilievi riguardavano: a) ricavi per lavori di ristrutturazione di un frantoio, per i quali l’Ufficio assumeva la conclusione dei lavori e la competenza del ricavo, nonché la debenza dell’IVA; b) rettifica del prezzo di cessione di alcuni immobili siti in due comuni diversi. La C.T.R. accoglieva solo parzialmente l’appello dei contribuenti, confermando il recupero relativo a parte dei beni e rideterminando i valori di altri immobili sulla base della C.T.U. I ricorrenti deducevano in cassazione: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.P.R. 546/1992; 2) nullità per motivazione apparente, sempre ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcune questioni relative alla rettifica del valore di cessione dell’immobile di Donoratico e ai correlati accertamenti fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata presentava una motivazione meramente apparente e un contrasto interno tra dispositivo e argomentazione, soprattutto in ordine all’esito dei rilievi fiscali relativi ai lavori sul frantoio Ruffo e alle cessioni immobiliari. In particolare, il dispositivo e la motivazione non risultavano coerenti tra loro circa la conferma o la riforma degli accertamenti su Donoratico, San Vincenzo e sul frantoio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza, la cui mancanza o apparenza comporta nullità
art. 36 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, che deve essere effettiva e non meramente apparente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciabile per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente o contrasto insanabile
richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotto come omessa pronuncia
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato
art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), d.l. 31 agosto 2016, n. 168
richiamato per l’introduzione della disciplina camerale applicata al giudizio di legittimità
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando il dispositivo non è coerente con la motivazione o quando la motivazione è solo apparente, cioè non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La mera riproduzione delle difese delle parti non integra motivazione idonea se non è accompagnata da una effettiva valutazione critica delle questioni decise.
- Quando la nullità della sentenza è accertata per difetto di motivazione o per insanabile contraddittorietà, gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongono la validità della decisione possono risultare assorbiti.
- In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia va distinto dalla nullità per motivazione apparente o contraddittoria, ma può restare assorbito se la sentenza viene comunque cassata per un vizio radicale della motivazione.
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