Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14051/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2005 nei confronti di una società di costruzioni e dei suoi soci, a seguito della quale l’Ufficio emetteva avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette, IVA e IRAP. I rilievi riguardavano: a) ricavi per lavori di ristrutturazione di un frantoio, per i quali l’Ufficio assumeva la conclusione dei lavori e la competenza del ricavo, nonché la debenza dell’IVA; b) rettifica del prezzo di cessione di alcuni immobili siti in due comuni diversi. La C.T.R. accoglieva solo parzialmente l’appello dei contribuenti, confermando il recupero relativo a parte dei beni e rideterminando i valori di altri immobili sulla base della C.T.U. I ricorrenti deducevano in cassazione: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.P.R. 546/1992; 2) nullità per motivazione apparente, sempre ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcune questioni relative alla rettifica del valore di cessione dell’immobile di Donoratico e ai correlati accertamenti fiscali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata presentava una motivazione meramente apparente e un contrasto interno tra dispositivo e argomentazione, soprattutto in ordine all’esito dei rilievi fiscali relativi ai lavori sul frantoio Ruffo e alle cessioni immobiliari. In particolare, il dispositivo e la motivazione non risultavano coerenti tra loro circa la conferma o la riforma degli accertamenti su Donoratico, San Vincenzo e sul frantoio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando il dispositivo non è coerente con la motivazione o quando la motivazione è solo apparente, cioè non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La mera riproduzione delle difese delle parti non integra motivazione idonea se non è accompagnata da una effettiva valutazione critica delle questioni decise.
  • Quando la nullità della sentenza è accertata per difetto di motivazione o per insanabile contraddittorietà, gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongono la validità della decisione possono risultare assorbiti.
  • In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia va distinto dalla nullità per motivazione apparente o contraddittoria, ma può restare assorbito se la sentenza viene comunque cassata per un vizio radicale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.