Cassazione Civile, Ordinanza n. 12879/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a far accertare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con il consorzio resistente e, conseguentemente, ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato oppure, in subordine, il risarcimento del danno. In primo grado era stata dichiarata la nullità del primo contratto a termine, ma non la conversione; la Corte d'appello aveva inoltre rigettato la domanda risarcitoria. La successiva ordinanza della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso principale, ritenendo tra l'altro che, per la valutazione del giudice di merito, il thema decidendum fosse circoscritto alla illegittimità di un solo contratto tra quelli plurimi. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce che la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto formato il giudicato di rigetto anche sulla legittimità dei contratti successivi al primo, mentre dalla sentenza di primo grado si evincerebbe, a suo dire, una valutazione di illegittimità estesa a tutti i contratti, considerati anche ai fini del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la dedotta erronea interpretazione del giudicato non integri errore di fatto revocatorio, ma semmai errore di diritto, poiché il giudicato non è un mero fatto, bensì la regola del caso concreto e la sua interpretazione appartiene al piano giuridico. Ha inoltre richiamato il principio per cui il giudicato è rilevabile d'ufficio in cassazione e ha condannato la ricorrente alle spese, disponendo altresì l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; nel caso è invocato insieme all'art. 395, n. 4, c.p.c. per dedurre un errore di fatto, ma la Corte ne esclude la praticabilità perché la censura riguarda l'interpretazione del giudicato.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio non ricorre quando la doglianza investe l'interpretazione giuridica del giudicato; l'eventuale errore sulla portata del giudicato è qualificato come errore di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non comprende l'erronea interpretazione del giudicato, perché il giudicato è una regola giuridica del caso concreto e non un mero fatto processuale.
- Le questioni relative all'esistenza, alla portata e all'interpretazione del giudicato appartengono al piano del diritto e non a quello del fatto.
- In sede di cassazione il giudicato, sia interno sia esterno, è rilevabile d'ufficio.
- Quando il ricorso per revocazione attacca la ricostruzione giuridica della precedente decisione, esso è inammissibile se qualificato come errore di fatto revocatorio.
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