Ordinanza n. 2466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'esclusione dal reclutamento per inidoneità psicofisica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo censure relative all'accertamento della propria inidoneità psicofisica, determinata dall'indice di massa corporea (IMC), nonché alla possibilità di un rinnovato accertamento e alla valutazione della documentazione sanitaria di parte. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti concorrenti del fumus boni iuris e del periculum in mora. È stato inoltre considerato il richiamo del ricorrente alla disciplina del reclutamento militare e alla disposizione del bando che esclude il rinnovato accertamento per il personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha affermato che l'Amministrazione e il TAR hanno correttamente applicato le norme e i principi del micro-ordinamento del reclutamento militare. L'accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato agli organi sanitari militari e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento o abnormità, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alle commissioni mediche o rivalutare nel merito il quadro clinico. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato criticità degli strumenti di accertamento utilizzati, mentre il verbale della commissione medica è stato ritenuto dotato di valore fidefacente. Le certificazioni sanitarie di parte non sono state considerate idonee, di per sé, a prevalere sul giudizio tecnico dell'organismo militare. È stata inoltre ritenuta non evidente l'inclusione dell'IMC tra gli elementi dell'art. 587 del d.P.R. n. 90/2010 ai quali il bando collega l'esclusione dal rinnovato accertamento. Quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha adeguatamente allegato o provato un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
La tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Disciplina l'appello cautelare; il Consiglio di Stato ha verificato la sussistenza dei presupposti cautelari nella controversia.
Il richiamo è utilizzato per escludere un controllo di merito del giudice sulle valutazioni tecniche, salvo le ipotesi tassative di giurisdizione estesa al merito.
artt. 635, 638 e 640 c.m.
Norme richiamate come parte della disciplina di settore applicata agli accertamenti e al reclutamento militare.
artt. 580 e 587 r.m.
Norme richiamate come parte del micro-ordinamento di settore in materia di requisiti e accertamenti psicofisici.
Il Collegio ha ritenuto non evidente che l'IMC rientri tra gli elementi per i quali il bando esclude il rinnovato accertamento nei confronti del personale militare in servizio con idoneità incondizionata.
art. 11, comma 5, del bando
La disposizione del bando esclude il rinnovato accertamento per il personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare; la sua applicabilità all'IMC non è stata ritenuta univoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel reclutamento nelle Forze armate, l'accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato agli organi sanitari militari e costituisce valutazione di discrezionalità tecnica.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alle commissioni mediche militari né rivalutare il quadro clinico nel merito; il sindacato è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento o abnormità, oltre alle ipotesi tassative di giurisdizione estesa al merito.
- Le valutazioni sanitarie di parte non sono, da sole, idonee a superare il giudizio tecnico degli organismi militari, quando la commissione abbia motivato secondo criteri tecnico-scientifici attendibili e non siano dimostrate criticità degli strumenti di accertamento.
- Ai fini della par condicio tra candidati, il miglioramento successivo delle condizioni psicofisiche del candidato escluso non incide sulla legittimità della valutazione compiuta al momento dell'accertamento.
- La tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancata allegazione o prova di un pregiudizio grave e irreparabile giustifica il rigetto dell'istanza cautelare.
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