Cassazione Penale, Ordinanza n. 10172/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto processuale la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per uso di atto falso. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché non specificava gli elementi posti a base della censura e non consentiva di comprendere i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Inoltre, il motivo è stato reputato manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione della decisione di appello, ritenuta logicamente corretta e immune da vizi, che aveva già dato risposta in fatto alle doglianze difensive.
Norme richiamate
La sentenza di merito confermata riguardava il reato di uso di atto falso; la Cassazione richiama la norma anche tramite un riferimento giurisprudenziale sul rapporto con l'art. 497-bis c.p., senza svolgere una specifica interpretazione autonoma della fattispecie nel caso concreto.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indeterminato non è sufficiente: la censura va formulata indicando gli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione, così da consentire al giudice di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto.
È richiamato solo a fini di precedente giurisprudenziale: il possesso di una carta d'identità con foto del possessore e false generalità integra il comma 2 e non il comma 1, perché evidenzia la partecipazione del possessore alla contraffazione del documento; le due ipotesi sono alternative.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a rendere comprensibile la censura: una doglianza generica o indeterminata è inammissibile.
- È manifestamente infondato il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già disattese senza criticare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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