Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17807/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno che l'aveva condannata, insieme al coniuge, per il reato di diffamazione aggravata in relazione a una missiva inviata al vescovo di Salerno. I motivi di cassazione: (1) errata applicazione dell'art. 595 c.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; si sostiene che la lettera, consegnata personalmente al vescovo e non spedita, fosse diretta ad un unico destinatario e quindi mancasse la pluralità di destinatari necessaria per la diffamazione aggravata, oltre a contestare la mancata valutazione di interesse pubblico, verità putativa e continenza espressiva; (2) violazione degli artt. 574, comma 4, e 594, comma 4, c.p.p. con riferimento alle statuizioni civili: deduzione che l'esclusione dell'aggravante richiedeva una rideterminazione delle statuizioni civili già riformulate in sede d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Motivazione: il primo motivo è in parte inammissibile perché alcune censure sono state sollevate per la prima volta in cassazione; la doglianza sulla mancanza di pluralità di destinatari è manifestamente infondata poiché la corte territoriale ha ritenuto (correttamente) che il contenuto della missiva e l'intento degli autori (anche alla luce dell'indicazione di invio ad altre istituzioni) implicassero una successiva propalazione della notizia e quindi la pluralità dei destinatari. Il secondo motivo è manifestamente infondato: l'esclusione dell'aggravante non richiedeva una nuova rideterminazione delle statuizioni civili perché il giudice di primo grado aveva già parametrato il risarcimento sulla fattispecie semplice; il risarcimento ha natura riparatoria basata sul pregiudizio oggettivo subito dalla persona offesa e non sulle componenti soggettive del colpevole.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Riferimento al reato di diffamazione e alla aggravante prevista dal comma terzo (diffusione a mezzo stampa). La Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse correttamente esclusa in appello ma ha confermato che la condotta integra il delitto anche se la missiva era consegnata personalmente, perché il contenuto e l'intento degli autori rendevano probabile una successiva diffusione

  • art. 574 c.p.p. comma 4

    Richiamato rispetto all'impugnazione delle statuizioni civili; la Corte ricorda che le modifiche dell'imputazione rilevano ai fini della quantificazione del danno solo se incidono sull'entità del pregiudizio oggettivo subito dalla persona offesa

  • art. 594 c.p.p. comma 4

    Richiamato in relazione alle richieste di rideterminazione delle statuizioni civili; la Corte afferma che, trattandosi di risarcimento di natura riparatoria, si tiene conto del pregiudizio oggettivo e non delle sole componenti soggettive del colpevole

Massime di principio

  • La consegna personale di una comunicazione a un soggetto non esclude automaticamente la pluralità di destinatari se il contenuto e/o l'intento degli autori rendono probabile o voluta una successiva diffusione a terzi
  • Censure sollevate per la prima volta in Cassazione (nuove questioni di fatto o deduzioni non già formulate in sede di merito) sono inammissibili
  • L'aggravante per la diffusione (es. a mezzo stampa) va valutata concretamente: l'intento di far circolare la notizia e l'indicazione di invio ad altre istituzioni possono giustificare l'applicazione dell'aggravante o, se esclusa, spiegare la portata del reato
  • Le statuizioni civili hanno natura riparatoria e si calibrano sull'entità del danno oggettivo subito dalla persona offesa; una modifica degli elementi soggettivi dell'imputazione non comporta automaticamente una diversa liquidazione del danno se il pregiudizio oggettivo è rimasto valutato nella stessa misura
  • Il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto dei giudici del merito è limitato: la Cassazione non può semplicemente rivedere le valutazioni probatorie del merito in assenza di vizi motivazionali, contraddizioni o lacune

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.