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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49316/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione per due censure principali: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen. e illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata ad affermare apoditticamente la rilevanza della recidiva qualificata senza adeguata motivazione; 2) mancata motivazione circa l'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. (aumento facoltativo per la ricorrenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale) e assenza di argomentazione sull'entità dell'aumento applicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto il primo motivo privo di fondamento perché la Corte di appello aveva fornito ampie considerazioni sulla recidiva (compreso il mancato esito positivo di un affidamento in prova) e la Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione dei precedenti penali. Sull'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, quarto comma, la Corte ha ritenuto che la misura massima applicata (fino a un terzo) fosse stata correttamente determinata e adeguatamente inserita nella dinamica del calcolo della pena, preceduta e seguita dagli aumenti per continuazione tra il reato più grave (rapina aggravata) e gli altri reati concorrenti. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio di rinvio e i poteri della Corte di Appello nel riesame; qui usata per giustificare la pronuncia in sede di rinvio sulle questioni previamente sollevate.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva: rilevanza ai fini della determinazione della pena; il ricorrente denunciava insufficiente motivazione circa l'applicazione della recidiva, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse esaustiva.

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Consente l'aumento della pena fino a un terzo in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione e la misura massima dell'aumento operato.

  • art. 29 cod. pen.

    Disciplina le pene accessorie; la Corte di appello ha modificato la pena accessoria da perpetua a temporanea e la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale modifica.

  • norme contestate nei capi d'imputazione (artt. 110, 112 n.1, 628, 582, 585 c.p., legge n. 865/1967 artt. 2,4,5, ecc.)

    Riferimenti ai reati contestati (concorso di persone, rapina aggravata, illeciti connessi): costituiscono il quadro fattuale e la base per il calcolo della pena e l'applicazione della continuazione e degli aumenti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è il primo giudice dei fatti: se la Corte di merito ha fornito motivazioni articolate sulla recidiva e sui precedenti, la Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la sufficienza logico-giuridica della motivazione.
  • Per l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) è essenziale che il giudice di merito riferisca elementi concreti che giustifichino l'incidenza della recidiva sulla pericolosità dell'imputato; la mancata indicazione di circostanze significative rilevate dalla Corte (es. esito negativo di misure alternative) indebolisce le doglianze dell'imputato.
  • L'aumento della pena ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. può essere concesso fino al limite previsto (fino a un terzo); se la Corte ne applica la misura massima entro i limiti normativi e lo inserisce coerentemente nel calcolo delle pene (tenendo conto di continuazione e altri aumenti), la motivazione è spesso considerata adeguata dalla Cassazione.
  • In sede di impugnazione per vizio di motivazione occorre dedurre in modo specifico e puntuale le omissioni o le contraddizioni: censure generiche sulla 'genericità' della motivazione sono spesso ritenute inammissibili o prive di merito.
  • Se un ricorso viene dichiarato manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda; pertanto valutare la fondatezza dell'appello prima di proporlo è rilevante anche per il rischio economico.

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