Cassazione Penale, Sentenza n. 29232/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 21/02/2025. Motivazioni articolate in tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa per la qualificazione del fatto come "deposito incontrollato" ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 invece che come discarica abusiva (comma 3) o abbandono; omissione di valutazione degli elementi distintivi (condotta materiale, elemento soggettivo, contesto di impresa). 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto): censura della valutazione basata sul quantitativo e sulla ritenuta abitualità collegata all'attività imprenditoriale e a pregresso procedimento del 2019. 3) vizio di motivazione sulla confisca dell'autocarro: assenza del nesso di pertinenzialità tra veicolo e reato, essendo il mezzo utilizzato per trasporto di inerti e non necessariamente per i materiali indicati nell'imputazione; esistenza di più mezzi in capo al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente alla confisca dell'autocarro e lo ha annullato per violazione di legge in quanto la fattispecie ritenuta (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006) non prevede la confisca obbligatoria dello strumento del reato; ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto della confisca. Il primo motivo (vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto) è stato dichiarato inammissibile perché comporterebbe una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in fatto richiamando quantitativi ed eterogeneità dei rifiuti. Il secondo motivo (art. 131-bis c.p.) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di merito ha valutato il consistente quantitativo di rifiuti e respinto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità. È stata inoltre dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per le parti di sentenza non toccate dall'annullamento.
Norme richiamate
Distinzione tra deposito incontrollato (comma 2) e discarica non autorizzata (comma 3); la Corte di merito ha riqualificato i fatti come deposito incontrollato sulla base di quantità ed eterogeneità dei rifiuti
Richiamato nell'imputazione ma la sentenza di merito ha operato precisazioni sulla fattispecie effettivamente contestata
Norma sul deposito temporaneo: la Corte ha ricordato che il deposito temporaneo esclude obblighi autorizzatori solo se sono rispettate tutte le condizioni previste e che l'onere della prova dei requisiti è a carico dell'interessato
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: va valutata congiuntamente modalità della condotta e esiguità del danno; in concreto non è stata ritenuta applicabile a causa del consistente quantitativo di rifiuti
Richiamato come criterio per valutare l'esiguità del danno ai fini dell'art. 131-bis
Confisca facoltativa: la Corte territoriale avrebbe potuto disporla previa motivazione sul rapporto di pertinenzialità, ma qui è stata invocata erroneamente la confisca obbligatoria
Norme che prevedono la confisca obbligatoria in ipotesi di trasporto illecito e per discarica abusiva: la Corte ha rilevato che tali ipotesi non sussistono per la fattispecie qualificata come art. 256, comma 2
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità sulle parti della sentenza non annullate
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rivedere in fatto il compendio probatorio: i motivi che richiedono una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità
- La qualificazione tra deposito temporaneo, deposito incontrollato e discarica abusiva dipende dagli elementi di fatto (quantitativi, eterogeneità, modalità di stoccaggio) e sull'onere probatorio grava chi invoca il regime più favorevole (es. deposito temporaneo)
- L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno; quantitativi significativi di rifiuti ostano al riconoscimento della particolare tenuità
- Per la confisca del mezzo occorre verificare se la fattispecie prevede la confisca obbligatoria; in sua assenza il giudice può sempre valutare la confisca facoltativa ex art. 240 c.p. ma deve motivare il rapporto di pertinenzialità tra cosa e reato
- La riqualificazione giuridica in sede d'appello può assorbire altre fattispecie (es. trasporto illecito) e ciò influenza la legittimità di misure patrimoniali poste a carico dell'imputato
- Un annullamento limitato (es. solo sulla confisca) comporta rinvio per nuovo giudizio sul punto e non intacca le parti della sentenza non impugnate o non decadute, che restano irrevocabili
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