Cassazione Civile, Ordinanza n. 12393/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore subordinato a tempo indeterminato era stato licenziato per assenza ingiustificata; il primo licenziamento era stato poi annullato con ordine di reintegrazione. Dopo la ricostituzione del rapporto, la società gli contestava disciplinarmente, nel giugno 2018, di avere utilizzato in un precedente giudizio due registrazioni audio effettuate senza il consenso degli interlocutori: una con il medico fiduciario della società e una con un dirigente e un collega. Sulla base di tale addebito la datrice di lavoro intimava un nuovo licenziamento. Nel giudizio ex L. n. 92/2012, il tribunale in fase sommaria respingeva l'impugnazione; in opposizione il licenziamento veniva ritenuto illegittimo per tardività della contestazione e per legittimità delle registrazioni effettuate a fini difensivi, con applicazione della tutela reintegratoria. La Corte d'appello riformava parzialmente, escludendo la reintegra e applicando la sola tutela indennitaria forte, ritenendo che le registrazioni fossero illecite perché compiute quando non erano ancora insorte esigenze difensive e comunque prive di pertinenza sostanziale rispetto alla difesa del lavoratore. La società ricorreva in cassazione con due motivi: sosteneva, da un lato, che non vi fosse tardività della contestazione perché al momento della conoscenza dei fatti il rapporto era già cessato per il precedente licenziamento e, dall'altro, che anche ove il vizio fosse stato configurato, avrebbe dovuto applicarsi la tutela indennitaria debole e non quella forte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, poiché il precedente licenziamento illegittimo non estingue il rapporto ma ne determina solo la sospensione, la società poteva contestare disciplinarmente i fatti appena conosciuti, senza ostacoli derivanti dalla precedente intimazione espulsiva. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della tardività della contestazione come vizio sostanziale, in quanto lesivo dei doveri di correttezza e buona fede, con conseguente applicazione della tutela indennitaria forte prevista dall'art. 18, comma 5, Stat. lav.; la tutela indennitaria debole resta confinata alla sola violazione procedurale dei termini di contestazione. Alla soccombenza del ricorrente sono state poste le spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La contestazione disciplinare deve essere effettuata senza ritardo una volta che il datore abbia conoscenza del fatto addebitato; l'immediatezza è valutata in modo relativo, ma la mancata giustificazione del differimento comporta tardività.
Richiamato quale base delle sanzioni disciplinari per violazione dei doveri del lavoratore; nel caso concreto non escludeva la possibilità di una nuova contestazione dopo il precedente licenziamento illegittimo.
art. 18, comma 4, l. n. 300/1970
La Corte ha escluso che il caso rientrasse nella tutela debole, poiché il vizio accertato non era meramente procedurale ma sostanziale.
art. 18, comma 5, l. n. 300/1970
La violazione del dovere di tempestiva contestazione, quando incide sulla correttezza e buona fede sostanziale del rapporto, comporta l'applicazione della tutela indennitaria forte prevista da questo comma.
Il ritardo nella contestazione disciplinare è stato ricondotto alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il licenziamento illegittimo non estingue il rapporto di lavoro, ma ne determina solo una sospensione; di conseguenza, il datore può intimare un nuovo licenziamento o formulare una contestazione disciplinare sui medesimi o su diversi fatti, una volta acquisita la relativa conoscenza.
- In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione è un requisito relativo: il ritardo è giustificabile solo se spiegato da esigenze concrete, come il tempo necessario per accertare i fatti o la complessità organizzativa dell'impresa; in mancanza di adeguata giustificazione il giudice di merito può ravvisare la tardività.
- La tardiva contestazione disciplinare, quando incide sul momento funzionale del rapporto e viola i doveri di correttezza e buona fede, ha natura sostanziale e non meramente procedurale; perciò si applica la tutela indennitaria forte, non quella debole riservata alle sole violazioni dei termini formali.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla tempestività della contestazione sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e priva di vizi logici.
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