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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32150/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un addetto di un Ecocentro, ritenuto responsabile di una condotta aggressiva e scorretto-combattiva nei confronti di un utente della struttura, durante una colluttazione già in corso con un collega. Secondo la ricostruzione accolta dalla corte territoriale, il lavoratore avrebbe ulteriormente immobilizzato l'utente, impedendogli di alzarsi, afferrandolo per i capelli e strattonandogli la testa, oltre a chiudere il cancello per impedirne la fuga. Il giudice d'appello ha ritenuto la condotta gravemente violativa dei doveri contrattuali e proporzionata alla sanzione espulsiva. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. (insulti e minacce dell'utente, sua pericolosità residua, telefonata del caposquadra al responsabile con invito a chiamare le forze dell'ordine, minacce ricevute dagli addetti, lunga permanenza dell'utente, finalità prudenziale della chiusura del cancello, assenza di precedenti disciplinari); e, con il secondo motivo, anche violazione di norme processuali e dell'art. 7 l. n. 300/1970, sostenendo che la motivazione d'appello fosse contraddittoria e che l'utente fosse solo parzialmente immobilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza d'appello era ampia, intellegibile e idonea a spiegare la ritenuta gravità dell'infrazione disciplinare, anche alla luce delle circostanze concrete della condotta e della posizione del lavoratore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riformulazione del 2012 è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso; non sono ammissibili doglianze che mirano a rivedere la valutazione delle prove o a sindacare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    violazione dell’art, 132, n., 4, c.p.c. nonché motivazione contraddittoria

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia del tutto incomprensibile; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione di merito.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di un assoluto difetto di indicazione del criterio logico seguito dal giudice, non quando la sentenza esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non ne ha ravvisato una concreta violazione, ritenendo le censure dirette sostanzialmente al riesame del merito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; non emerge dalla decisione un'autonoma applicazione della disposizione, essendo le doglianze respinte per inammissibilità sostanziale.

  • art. 7, comma 1, L. n. 300 del 1970

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al procedimento disciplinare; la Corte non affronta il merito della contestazione, perché le censure sono qualificate come tentativo di rivalutazione fattuale.

  • art. 69 CCNL Igiene Ambientale FISE

    La Corte d'appello lo ha richiamato per precisare i doveri del lavoratore e per fondare la gravità della violazione disciplinare, ritenuta poi insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte della modifica che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in un terzo grado di merito: quando i motivi, pur formulati come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, chiedono una nuova valutazione delle prove, il ricorso è inammissibile.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la loro diversa lettura.
  • Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132 c.p.c. ricorre solo in caso di motivazione del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile; non sono più deducibili in cassazione censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La valutazione della gravità di un illecito disciplinare e della proporzionalità del licenziamento va compiuta in base alle circostanze concrete del caso, ma, una volta sorretta da motivazione adeguata e non apparente, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo del merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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