Cassazione Civile, Ordinanza n. 35054/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Un ente proprietario di un immobile aveva agito per ottenere la risoluzione di un rapporto di locazione e il rilascio del bene, deducendo il grave inadempimento del conduttore per morosità nei canoni e negli oneri accessori. Il contratto di locazione non era stato materialmente prodotto in giudizio perché asseritamente smarrito; l’ente aveva tuttavia depositato la ricevuta di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e una successiva lettera di riconoscimento del debito sottoscritta dal conduttore, dalle quali i giudici di merito avevano desunto l’esistenza del contratto, la sua decorrenza, le parti, l’immobile e l’ammontare del canone. Il conduttore aveva contestato la decisione sostenendo, con il primo motivo di ricorso, che la Corte d’appello avesse violato le norme sulla forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, poiché l’esistenza del contratto non poteva essere provata senza la produzione della scrittura contrattuale. Con il secondo motivo, assorbito, aveva censurato ulteriori profili della decisione di merito relativi alla ricostruzione del rapporto e della morosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretto il rilievo del conduttore secondo cui, per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, la prova dell’esistenza del negozio e dei diritti da esso derivanti richiede la produzione in giudizio della relativa scrittura, non surrogabile da altri mezzi di prova né dal comportamento processuale delle parti. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha rinviato la causa a diversa sezione della Corte d’appello di Milano, cui ha demandato anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge quale vizio di ricorso per cassazione
richiamato come norma che impone la forma scritta ad substantiam per il contratto dedotto in giudizio
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440
richiamati a sostegno del principio della forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
implicito nel rinvio al giudice di merito per il regolamento delle spese, secondo la disciplina del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Per i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne derivano richiede la produzione in giudizio della scrittura contrattuale.
- La scrittura mancante non può essere sostituita da documenti indiretti, registrazioni fiscali, ricevute amministrative o altri elementi documentali che presuppongano il contratto, quando la legge esige la forma scritta come requisito di validità.
- Neppure il comportamento processuale delle parti o l’ammissione concorde dell’esistenza del rapporto può supplire alla mancata produzione dell’atto scritto richiesto ad substantiam.
- Quando la decisione di merito fonda l’esistenza di un contratto formale su prove diverse dalla scrittura richiesta dalla legge, la sentenza è cassabile per violazione delle regole sulla forma e sulla prova del negozio.
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