Cassazione Penale, Sentenza n. 11251/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per violenza a pubblico ufficiale (capo A), lesioni personali volontarie (capo B) e falsità materiale (capo C). Il motivo unico contestava la motivazione relativa al capo C (falsificazione della targa del motoveicolo), sostenendo che la Corte d'appello non avesse dimostrato la riconducibilità della contraffazione all'imputato: secondo la difesa la mera fuga del conducente non dimostrerebbe la consapevolezza della falsità della targa e la Corte avrebbe dato una motivazione apparente o tautologica
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello corretta e logicamente supportata: la condotta complessiva dell'imputato (essere alla guida di un veicolo di cui non seppe indicare la titolarità, la fuga precipitosa al controllo, il susseguirsi di intimazioni e l'esplosione di colpi di arma da fuoco per indurlo alla resa) consente, come massima di esperienza, di inferire la consapevolezza della falsità della targa in assenza di plausibili spiegazioni alternative. La Corte ha ricordato che, per il reato di falsità materiale, l'elemento soggettivo necessario e sufficiente è la coscienza e volontà dell'immutatio veri. Ha inoltre richiamato principi giurisprudenziali sul controllo della motivazione e sul valore della prova logica/indiziaria. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Le disposizioni disciplinano la falsità materiale e i reati connessi; nel caso oggetto della sentenza la falsità è intesa come lesione della pubblica fede e il requisito soggettivo richiesto è la semplice coscienza e volontà dell'alterazione della verità (immutatio veri)
Codice di procedura penale, art. 192
L'art. 192 non introduce una gerarchia tra le prove ma indica il criterio argomentativo per la valutazione delle acquisizioni probatorie: il giudice deve motivare il valore persuasivo attribuito agli elementi e spiegare l'irrilevanza degli elementi contrari
Massime di principio
- La fuga dal controllo delle forze dell'ordine, se grave e priva di spiegazioni plausibili, costituisce un indizio rilevante della consapevolezza di una situazione illecita (anche della falsità di una targa).
- Le massime di esperienza possono legittimamente essere utilizzate dal giudice per inferire elementi soggettivi (ad es. la consapevolezza), purché il ragionamento sia esplicitato e logicamente sostenibile.
- La prova indiziaria o logica, ben motivata, ha pari dignità della prova diretta: ciò che conta è la coerenza, la spiegazione delle inferenze e la valutazione delle alternative prospettate dalle parti.
- È onere della difesa non limitarsi a contestazioni generiche ma proporre spiegazioni alternative concrete e plausibili per rimuovere le inferenze tratte dal giudice.
- Per il reato di falsità materiale l'elemento soggettivo richiesto è la coscienza e volontà dell'alterazione della verità; non è necessario dimostrare finalità ulteriori oltre alla consapevolezza dell'immutatio veri.
- In sede di ricorso per cassazione inerente la motivazione, è necessario dimostrare una reale frattura logica o manifesta illogicità nel ragionamento del giudice di merito; semplici contestazioni meramente assertive sono insufficienti.
- In pratica, chi si trovi in situazione analoga dovrebbe raccogliere e documentare prove di titolarità/legittimità del veicolo o fornire spiegazioni credibili della condotta (es. panico, problemi tecnici, errore non doloso) per contrastare l'indizio di consapevolezza derivante dalla fuga.
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