Cassazione Civile, Ordinanza n. 21035/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Alcuni creditori del disponente avevano convenuto in giudizio il debitore, il trustee e altri soggetti legati al trust, sostenendo che, dopo la nascita del loro credito derivante dalla vendita di quote immobiliari a prezzo rateizzato, il debitore avesse istituito un trust e vi avesse conferito l’intero compendio immobiliare di sua proprietà mediante due atti di dotazione. Gli attori chiedevano che tali atti fossero dichiarati inefficaci nei loro confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c., assumendo che si trattasse di atti a titolo gratuito pregiudizievoli delle loro ragioni. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti del disponente e del trustee, respingendola verso il guardiano; la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello principale del trustee per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. Il ricorso per cassazione del trustee denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. anche in relazione all’art. 348-bis c.p.c., sostenendo che l’atto di appello avesse in realtà contestato efficacemente la sentenza di primo grado con deduzioni idonee a soddisfare l’onere di specificità senza formule sacramentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme all’interpretazione consolidata dell’art. 342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi di appello e che il ricorrente non avesse spiegato perché l’appello dovesse reputarsi conforme alla norma, limitandosi a riproporre in modo assertivo la propria tesi senza riprodurre o confrontarsi concretamente con i motivi d’appello. Ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente nei confronti dei controricorrenti creditori, compensandole invece con uno dei controricorrenti; inoltre ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dato atto del contributo unificato ulteriore.
Norme richiamate
Richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori per far dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti di dotazione del trust ritenuti pregiudizievoli e posti in essere dopo il sorgere del credito.
La Corte ribadisce che l’atto di appello deve contenere motivi specifici, cioè una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera reiterazione della propria versione dei fatti o affermazioni assertive non sono sufficienti.
È menzionato nel motivo di ricorso, ma la decisione si concentra sul requisito di specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c.
Richiamato nella fase di definizione accelerata del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito dell’istanza di decisione del ricorrente.
terzo comma; quarto comma
Applicata la condanna per responsabilità aggravata: euro 1.000 ai controricorrenti vittoriosi e euro 700 alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile quando non contiene una critica specifica alla decisione di primo grado, ma si limita a riproporre genericamente la propria ricostruzione dei fatti o a formulare doglianze assertive.
- Per rispettare l’art. 342 c.p.c. non sono necessarie formule sacramentali, ma è indispensabile che dall’atto emergano chiaramente le questioni contestate, le ragioni della censura e il confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- In sede di ricorso per cassazione avverso una declaratoria di inammissibilità dell’appello, il ricorrente deve indicare in modo puntuale perché l’atto di gravame fosse conforme ai requisiti di legge; la mera affermazione di avere instaurato un dialogo con la sentenza non è sufficiente.
- La mancata riproduzione o comunque specifica indicazione del contenuto dei motivi di appello impedisce di verificare la denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c. e conduce all’inammissibilità del ricorso.
- Quando la definizione del giudizio conferma la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ricorrono i presupposti di legge, può essere disposta la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e l’ulteriore contributo unificato.
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