Cassazione Penale, Sentenza n. 35866/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto dal difensore di Corri con quattro motivi: 1) vizio di motivazione su mancata prova del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta/consegna delle scritture 2009-2011), sostenendo che il disimpegno dalla contabilità dal 2009 fosse semplice negligenza delegata alla moglie; 2) vizio di motivazione circa la responsabilità per distrazione di Euro 25.000, rilevando che la somma corrisposta alla moglie era stata ritenuta compenso congruo e che analogo criterio avrebbe dovuto valere per Corri; 3) vizio di motivazione in relazione alla distrazione di Euro 175.000 (finanziamento tramite BMW Financial per acquisto di Ferrari), sostenendo che Corri sarebbe stato raggirato dal venditore che non aveva trasferito la vettura alla società; 4) vizio di legge e di motivazione sull'entità della pena, lamentando che la rideterminazione non avrebbe tenuto conto delle assoluzioni da due condotte distrattive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso infondato e lo ha rigettato. In particolare: il primo motivo è stato respinto sul merito: la Corte ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (omessa consegna delle scritture 2009-2011), ritenendo che il socio amministratore non poteva disinteressarsi della gestione senza documentare impedimenti e che il disimpegno poteva integrare la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato la qualificazione della distrazione degli Euro 25.000 a carico di Corri, osservando che l'eventuale credito per lavoro prestato dall'amministratore va provato con elementi concreti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato concreto confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata in ordine al prelievo di Euro 175.000 utilizzati per l'acquisto della Ferrari; analogamente il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rimuoveva le ragioni poste a fondamento della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi di cassazione; usato per interpretare la cornice formale dell'impugnazione e i limiti di enunciazione dei motivi
"Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. ... Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta"
La Corte ha richiamato la norma per affermare il dovere di vigilanza e di intervento del singolo socio-amministratore anche quando l'amministrazione sia esercitata disgiuntamente; il disimpegno senza giustificato impedimento può integrare responsabilità verso i creditori
Richiamata a supporto del regime delle società in nome collettivo e dei doveri derivanti dalla disciplina sulla partecipazione e amministrazione societaria
artt. 2260 e 2297, comma 1, cod. civ.
Richiamati per sottolineare la responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle società di persone e il correlato obbligo di vigilanza
Utilizzati per delineare la posizione di garanzia dei soci amministratori, che impone controllo continuo sulla gestione societaria
art. 219, comma 2, n. 1 L.F.
Riferimento alla circostanza aggravante/attenuante nel contesto fallimentare usata nella valutazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena fosse congrua e non meritevole di ulteriore diminuzione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025 (Arlandi)
Precedente citato per il principio secondo cui l'amministratore non consegue automaticamente credito per lavoro prestato e che la sussistenza di un rapporto di lavoro distinto deve essere provata con elementi concreti; applicato per riconoscere che prelievi non documentati possono integrare bancarotta per distrazione
Massime di principio
- In una SNC o società di persone il socio amministratore, anche se l'amministrazione è esercitata disgiuntamente, ha un dovere attivo di vigilanza: la delega non documentata o il disimpegno non giustificato può integrare responsabilità penale per bancarotta documentale o patrimoniale.
- La mera delega delle scritture o l'assenza di cura non esonera il socio-amministratore dall'obbligo di verificare e intervenire; occorre documentare impedimenti oggettivi se si vuole escludere l'inesigibilità della vigilanza.
- I prelievi di somme dalla cassa sociale da parte dell'amministratore a titolo di presunto compenso per attività richiedono prova concreta e verificabile dell'esistenza di un rapporto o di prestazioni estranee alle funzioni di amministratore; in assenza di ciò il prelievo può costituire distrazione.
- L'utilizzo di finanziamenti societari per l'acquisto di beni a uso personale (es. autovettura non strumentale all'attività) è elemento fortemente indicativo di distrazione patrimoniale e mantiene la responsabilità del socio se la società resta gravata dal debito senza utilità aziendale.
- In cassazione i motivi di impugnazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: deduzioni generiche o mera ripetizione di doglianze di fatto possono portare all'inammissibilità.
- Nella rideterminazione della pena in sede di appello/cassazione va considerato l'effetto delle assoluzioni sulle conseguenti misure accessorie e sulle riduzioni, ma la semplice affermazione senza concreto confronto argomentativo non è sufficiente per ottenere una revisione del trattamento sanzionatorio.
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