Cassazione Penale, Sentenza n. 599/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP del 17/04/2023 che aveva applicato a Ramushi la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990 e, per altro capo, art. 73). Il Procuratore denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, ritenendo che il Tribunale avesse sottovalutato elementi indiziari significativi (uso di utenze telefoniche del sodalizio, contatti con il "centralino", appunti trovati nella stanza, alloggio messo a disposizione dal gruppo, modalità organizzative tipiche) e avesse errato nel dichiarare carente la gravità indiziaria rispetto all'imputazione associativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure formulate dal ricorrente consistessero in valutazioni di merito o in una diversa lettura delle stesse prove già esaminate dal Tribunale del riesame, censure non sindacabili in sede di legittimità se non sotto il profilo dell'adeguatezza logico-giuridica della motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione può denunciarne l'irragionevolezza o la manifesta illogicità, ovvero l'omessa valutazione di una prova non opinabile e decisiva; il ricorso presentato dal PM non ha individuato tale prova non opinabile né dimostrato che l'omissione o l'errata valutazione avrebbero compromesso in modo decisivo la coerenza dell'ordinanza impugnata. Pertanto il ricorso è stato respinto per inammissibilità e l'ordinanza del Tribunale è rimasta conforme.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che disciplina la partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti; contestata in relazione all'imputazione associativa valutata dal Tribunale.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina la detenzione e cessione di stupefacenti; richiamata per un capo (capo 23) relativo a una cessione per la quale l'indagato aveva patteggiato in precedente vicenda.
disposizioni di attuazione codice procedura penale, art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione.
D.L. 28/10/2020 n.137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18/12/2020)
Norma che permette la trattazione scritta del procedimento e disciplina i termini per la richiesta di discussione orale; richiamata perché il procedimento in Cassazione è stato trattato per iscritto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
Principi consolidati secondo cui il ricorso per cassazione contro valutazioni del giudice del riesame è limitato al controllo della logica e dei principi di diritto della motivazione; il "travisamento della prova" è sindacabile solo se riguarda l'uso di elementi inesistenti o l'omessa valutazione di prove non opinabili e decisive.
Massime di principio
- In impugnazioni in Cassazione di decisioni del riesame non è ammesso un libero riesame del merito: il ricorso deve mirare a vizi di motivazione evidenti (manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di prova non opinabile e decisiva), non a una diversa valutazione delle stesse circostanze.
- Per denunciare "travisamento della prova" occorre identificare esattamente l'atto processuale trascurato, mostrare il contenuto fattuale non opinabile che ne deriva, provare la verità dell'elemento invocato e spiegare perché esso compromette in modo decisivo la coerenza della motivazione.
- Nelle misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico la gravità indiziaria richiede elementi che congiuntamente dimostrino partecipazione stabile e consapevole al sodalizio (ruolo, direttive, continuità e modalità tipiche), non basandosi esclusivamente su contatti telefonici o trovamenti di appunti senza che questi siano collegati in modo non equivoco all'attività dell'indagato.
- La difesa che contesta la gravità indiziaria può efficacemente far leva sull'assenza di elementi oggettivi e sul carattere equivoco di singoli indizi (utenze condivise, appunti non univoci, presenza in struttura comune), specie quando non emergono episodi ripetuti o ruoli direttivi.
- Chi impugna in Cassazione deve preferibilmente concentrare la censura su profili di diritto o su evidenti lacune logiche nella motivazione del giudice di merito, e non su una semplice rinnovata valutazione probatoria.
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