Cassazione Penale, Sentenza n. 3077/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, in riforma della decisione del GIP, ha sostituito il divieto di dimora nella Regione Friuli Venezia Giulia con la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998). I motivi principali di doglianza sono: vizio di motivazione perché il noleggio per una settimana di un veicolo in Slovenia non sarebbe indice sufficiente di professionalita e serialita del reato né di rapporti con organizzazioni criminali; la noleggiatura a suo nome renderebbe agevole lidentificazione; il periodo di carcerazione successivo allarresto potrebbe aver indebolito la volonta di reiterare il reato; violazione dellart. 275 cod. proc. pen. e del principio di gradualita e minor sacrificio, poiche la custodia in carcere sarebbe stata adottata senza adeguata valutazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame: il noleggio in Slovenia di una autovettura per una settimana, unitamente alluso del mezzo per accompagnare migranti fino e poco oltre il confine, è indice logico di pianificazione e di rischio di immediata e prossima reiterazione dei reati, anche se lindagato risulti identificabile dal noleggio a suo nome. La Corte ha inoltre confermato che, per il reato contestato, opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dallart. 12, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998: quindi il giudice della cautela, a fronte di tale presunzione, deve partire dallapplicazione della misura massima e soltanto motivare ragioni concrete per applicare misure meno afflittive. Il ricorso e stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellart. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Per il reato di favoreggiamento dellimmigrazione clandestina il legislatore ha previsto una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere; tale presunzione inverte il normale percorso argomentativo del giudice della cautela, che deve partire dallapplicazione della misura massima e può discostarsene solo motivando elementi specifici che smentiscano leffetto presuntivo
commi rilevanti alla scelta della misura cautelare
Stabilisce i criteri per lapplicazione delle misure cautelari e il principio del minor sacrificio possibile; tuttavia, in presenza della presunzione relativa di pericolosita sociale prevista dalla normativa speciale (art. 12 comma 4-bis d.lgs. 286/1998), il giudice non applica il percorso argomentativo ordinario dei commi 1 e 2 ma parte dalladeguatezza della custodia cautelare e deve motivare la scelta di misure meno afflittive
Prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente con sentenza di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La presenza di elementi concreti e logici che denotano pianificazione o 'serialita' del comportamento (es. noleggi ripetuti o prolungati di veicoli per il trasporto di persone) può giustificare la custodia cautelare quando esiste la presunzione relativa di pericolosita prevista dalla normativa speciale
- Quando la legge speciale prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice della cautela deve iniziare dal criterio della custodia e potra applicare misure meno afflittive solo se motiva, con elementi concreti, perche la presunzione non si realizza nel caso concreto
- Contestazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione del peso degli elementi probatori gia considerati non sono sufficienti se il giudice ha dato una spiegazione logica e sufficiente del significato probatorio di quegli elementi
- Argomentazioni ipotetiche o congetturali (ad esempio che la carcerazione avrebbe ridotto la volonta di reiterare il reato) sono generalmente insufficienti a sopraffare elementi concreti che indicano un pericolo di immediata reiterazione
- Il principio di gradualita non opera in senso assoluto quando la normativa speciale introduce una presunzione di pericolosita: la gradualita richiede motivazioni specifiche per derogare allapplicazione della misura piu grave
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2927/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2972/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3018/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3019/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3020/2024 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →