Cassazione Penale, Sentenza n. 16190/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato l'appello avverso il mancato accoglimento della richiesta di revoca del sequestro preventivo (13/03/2023) relativo a un complesso edilizio adibito a parcheggio e sala polifunzionale a Ischia. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di difesa perché il Tribunale avrebbe fondato il proprio giudizio su una relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero prodotta in udienza ma non posta in visione alla difesa e acquisita nel fascicolo del riesame senza concedere un termine per controdedurre; il ricorrente eccepiva anche incongruenze di date nella copia reperita nel fascicolo del PM; 2) errata interpretazione e applicazione della normativa urbanistica (art. 9 d.P.R. 380/2001 e disposizioni regionali richiamate).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia allo stesso, in quanto l'avvocato dell'imputato aveva trasmesso il 9 febbraio 2024 un atto di rinunzia sottoscritto con procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. Per effetto di tale declaratoria il Collegio ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 500,00, avendo ritenuto che non sussistessero elementi per qualificare come colposa la proposizione del ricorso (richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000). La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 68/2016.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 589, comma 2
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della rinuncia formalmente proposta dal difensore munito di procura speciale.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per imporre le spese processuali e per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (fissata in euro 500,00).
Norma richiamata dal ricorrente nelle censure in materia urbanistica; nel provvedimento della Corte di cassazione non è stata sostanzialmente esaminata per effetto dell'inammissibilità (rinuncia) del ricorso.
L.R. 17/1982, art. 3, comma 4
Riferimento normativo urbanistico richiamato dal ricorrente; la Corte non ha affrontato la questione di merito a causa della declaratoria di inammissibilità.
L.R. 16/2004
Richiamata dal ricorrente come parte del quadro normativo urbanistico contestato; non oggetto di valutazione nel merito per la rinuncia.
L.R. 26/2018
Richiamata dal ricorrente tra le norme urbanistiche; non valutata nel merito a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citate per la valutazione della responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; il Collegio ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa e comunque ha applicato l'onere di versamento alla Cassa delle ammende.
Decreto Primo Presidente Corte di Cassazione n. 68 del 28/4/2016
Richiamato per giustificare la redazione della motivazione in forma semplificata.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso proposta dal difensore (con procura speciale) determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito delle censure.
- La rinuncia produce effetti processuali rilevanti: il giudice può comunque condannare la parte al pagamento delle spese e imporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'importo può essere fissato equitativamente e la corte valuta l'eventuale colpa secondo la giurisprudenza costituzionale.
- Se si deduce violazione del diritto di difesa per documenti prodotti tardivamente o non posti in vista, è fondamentale non procedere a rinuncia prima di avere ottenuto l'accesso al materiale e, se necessario, chiedere termini per controdedurre o l'integrazione del fascicolo.
- Le censure di interpretazione normativa (es. in materia urbanistica) devono essere adeguatamente documentate e sostenute in udienza: se il ricorso viene ritirato/renunciato, tali censure rimangono inesaminate.
- La presentazione di una procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. è richiesta per atti dispositivi come la rinuncia al ricorso; la forma e la tempestività sono determinanti per la rilevanza processuale della rinuncia.
- La Corte può utilizzare la motivazione in forma semplificata in procedimenti di inammissibilità o quando previsto dal regolamento interno (decreto n. 68/2016), ma ciò non incide sui doveri di trasparenza circa le ragioni della pronuncia.
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