Cassazione Penale, Sentenza n. 30633/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo volto a ottenere che i colloqui con il difensore non fossero filmati/registrati. Denunciava la presenza di tre telecamere nella saletta colloqui capaci, secondo il ricorrente, non solo di registrare le conversazioni ma anche di riprendere e rendere leggibili documenti posti sul tavolo, con violazione della segretezza e del diritto alla difesa tecnica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha escluso vizi di motivazione e ha richiamato il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze del Tribunale di sorveglianza, ammesso solo per violazione di legge. Il Tribunale di sorveglianza aveva disposto un accertamento tecnico effettuato dal personale del carcere di Bancali, dal quale risultava che le telecamere, per caratteristiche tecniche e risoluzione, non consentivano la lettura dei documenti sul tavolo; le foto acquisite alla massima risoluzione confermavano tale circostanza. Non essendo allegati né documentate specifiche situazioni che dimostrassero una concreta compromissione del diritto di difesa (solo una astratta possibilità tecnologica), il reclamo è stato disatteso. La Corte ha inoltre rilevato che la sorveglianza può riguardare anche scambi di oggetti vietati (es. un cioccolatino) rilevanti ai fini della sicurezza e dell'ordine dell'istituto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'appello per cassazione avverso ordinanze del Tribunale di sorveglianza sui reclami giurisdizionali è ammesso solo per violazione di legge; pertanto deduzioni sull'insufficienza motivazionale sono improprie se non corredate da una violazione normativa specifica
La norma vieta taluni scambi e comportamenti in carcerazione e giustifica controlli di sicurezza volti a prevenire rischi per l'ordine; la sorveglianza dei colloqui può, nell'ambito di tali finalità, rilevare scambi vietati senza che ciò implichi automaticamente violazione del diritto di difesa
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il timore astratto che una telecamera possa tecnologicamente consentire la lettura di documenti non è sufficiente: serve prova concreta o elementi istruttori specifici per dimostrare una effettiva lesione del diritto di difesa.
- Gli accertamenti tecnici svolti dal personale dell'amministrazione penitenziaria, se documentati e non contraddetti, possono costituire base probatoria idonea per valutare le capacità delle apparecchiature di sorveglianza.
- Il ricorso in cassazione contro ordinanze del Tribunale di sorveglianza è limitato ai profili di illegittimità di diritto; deduzioni esclusivamente motivazionali o generiche rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- La protezione del diritto di difesa va bilanciata con le esigenze di sicurezza e ordine dell'istituto: misure di sorveglianza possono essere giustificate se non dimostrano un'effettiva compromissione della segretezza dei colloqui.
- Per ottenere misure cautelari o il divieto di ripresa dei colloqui è opportuno allegare perizie tecniche indipendenti o elementi probatori precisi (es. immagini che dimostrino leggibilità dei documenti, relazioni tecniche certificate) piuttosto che mere supposizioni sulla potenzialità tecnologica delle telecamere.
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