Cassazione Civile, Ordinanza n. 26918/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, conformemente alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate e in applicazione dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle relative sanzioni emesso in relazione a un contratto preliminare stipulato tra due società per la cessione di beni destinati alla produzione di energia elettrica, costituiti da centrali idroelettriche con le relative pertinenze. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. Nelle more, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, depositando la prova del pagamento. La Corte ha quindi acquisito informazioni sulla regolarità della definizione e l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, attestando l'avvenuto perfezionamento della procedura.
Norme richiamate
definizione delle controversie tributarie pendenti
La definizione agevolata, ove documentata e regolarmente perfezionata, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
compensazione integrale delle spese
Nel giudizio estinto per cessata materia del contendere le spese possono essere integralmente compensate, come richiesto dall'amministrazione resistente alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una lite tributaria pendente, quando risulti regolarmente perfezionata e documentata, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- Quando sopravviene una causa che elimina l'interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza pronunciarsi sul merito della pretesa originaria.
- Nel giudizio tributario estinto per cessata materia del contendere, la compensazione totale delle spese è ammissibile se richiesta e coerente con la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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