Cassazione Civile, Ordinanza n. 34371/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente residente in Italia e titolare di pensione estera tassata in Italia per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, di una sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria. Prima della decisione della Corte di cassazione, il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia prevista dalla l. n. 197/2022 e di non avere più interesse al ricorso. La Corte ha quindi esaminato con priorità l’istanza di sospensione del giudizio collegata a tale definizione agevolata, verificando la documentazione prodotta, l’ammissione alla procedura e il pagamento delle rate scadute.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con l. n. 108/2025, secondo cui, ai fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il perfezionamento della definizione si considera realizzato con il versamento della prima o unica rata. Accertati l’adesione e il pagamento dovuto, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare il merito della controversia tributaria originaria.
Norme richiamate
art. 1, commi 235, 236, 241
La definizione agevolata della controversia consente l’estinzione del giudizio per i debiti compresi nella dichiarazione di adesione; rileva la documentazione prevista dai commi richiamati e, alla luce dell’interpretazione autentica successiva, il perfezionamento ai fini estintivi si collega al pagamento della prima o unica rata.
Norma di interpretazione autentica che stabilisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti oggetto di definizione agevolata, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l’estinzione va dichiarata dal giudice d’ufficio sulla base della dichiarazione di adesione, della comunicazione e della prova del pagamento.
Legge di conversione del d.l. n. 84/2025, richiamata quale fonte della norma interpretativa applicata dalla Corte.
art. 3-bis, comma 1 e comma 2, lettera c)
Richiamato quale disciplina della definizione agevolata ulteriore, insieme alla documentazione necessaria per l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente ha aderito a una procedura di definizione agevolata che riguarda il debito oggetto del giudizio, il giudice deve verificare d’ufficio se ricorrano i presupposti legali per l’estinzione del processo.
- Ai fini dell’estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata, la norma di interpretazione autentica può attribuire rilievo decisivo al solo pagamento della prima o unica rata, purché risultino anche la dichiarazione di adesione e la documentazione richiesta dalla legge.
- Se la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso per avvenuta adesione a una definizione agevolata e la documentazione in atti lo conferma, il giudizio va dichiarato estinto senza esame del merito.
Come è indicizzato
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