Sentenza del 13/03/2015 n. 5069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
N.G. ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 1999, contestando la determinazione del valore di alcune aree edificabili non dichiarate. Con i due motivi di ricorso per cassazione ha sostenuto che il valore imponibile dovesse essere determinato considerando concretamente ciascuna area, secondo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, e non mediante valori medi fissati dal Comune per zone omogenee. Ha inoltre dedotto che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), avrebbe avuto la sola funzione di limitare il contenzioso e non di determinare direttamente la base imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. I valori determinati dal Comune per zone omogenee possono essere utilizzati come elementi presuntivi per stimare il valore venale delle aree edificabili, anche con riferimento a periodi anteriori all'adozione del regolamento, senza applicazione retroattiva della norma. Tali valori non sono imperativi né vincolanti in modo assoluto, ma costituiscono supporti razionali e indici di valutazione, analoghi agli studi di settore o a dati medi di mercato. N.G. è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
La norma individua il criterio del valore venale in comune commercio per la determinazione della base imponibile ICI delle aree fabbricabili. La valutazione concreta dell'area può essere effettuata anche utilizzando elementi presuntivi e valori di riferimento, purché idonei a rappresentarne il valore di mercato.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune
I Comuni possono fissare valori venali di riferimento per zone omogenee. Tali valori non determinano automaticamente e in modo imperativo la base imponibile, ma limitano il potere di accertamento quando il contribuente dichiara un valore non inferiore a quello predeterminato e possono essere utilizzati come presunzioni semplici o indici di valutazione.
La disciplina richiamata consente di considerare la ripartizione delle competenze tra consiglio comunale e giunta in materia di determinazione dei valori di riferimento delle aree edificabili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente: violazione o falsa applicazione di legge e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.
Massime di principio
- I valori delle aree edificabili fissati dal Comune per zone omogenee non costituiscono necessariamente la base imponibile definitiva, ma possono essere utilizzati dall'Amministrazione e dal giudice come presunzioni e parametri di stima del valore venale.
- L'utilizzo di un regolamento comunale successivo rispetto all'anno d'imposta non implica automaticamente applicazione retroattiva: il regolamento può essere considerato come fonte di dati e ragionamento presuntivo, se riferibile alle condizioni di mercato del periodo oggetto di accertamento.
- Il contribuente può contestare il valore comunale fornendo elementi concreti relativi alla specifica area, come caratteristiche urbanistiche, ubicazione, effettiva edificabilità, vincoli, stato dei luoghi e prezzi di compravendite comparabili.
- La determinazione per zone omogenee è ammissibile, ma deve conservare una funzione estimativa e non può trasformarsi in un criterio automatico insuperabile, soprattutto quando siano dimostrate peculiarità dell'area singola.
- In caso di ricorso per cassazione, la contestazione deve dimostrare uno specifico errore di diritto o un effettivo vizio motivazionale decisivo; la semplice preferenza per una diversa stima del valore dell'area non è normalmente sufficiente.
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