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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24431/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 Ord. pen. L'inammissibilita' della detenzione domiciliare e' stata motivata dalla presenza in espiazione di una condanna per rapina aggravata (reato ricompreso nell'art.4-bis Ord. pen.). Il rigetto dell'affidamento in prova e' stato fondato sulla gravita' dei reati, sui precedenti penali e procedimenti pendenti, sulla mancata attivita' lavorativa in liberta' e sulla condotta carceraria ritenuta irregolare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Ha confermato che la mera presenza di una condanna per un reato indicato nell'art.4-bis Ord. pen. (rapina aggravata nel caso concreto) e' sufficiente a rendere inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis, senza necessita' di accertare collegamenti con la criminalita' organizzata. Ha altresi' ritenuto corretta e non illogica la valutazione del Tribunale di sorveglianza sul diniego dell'affidamento in prova, in quanto mancava un apprezzabile percorso di revisione critica della personalita' del condannato e sussistevano elementi negativi (gravita' del reato, precedenti, procedimenti pendenti, assenza di lavoro in liberta', condotta carceraria irregolare). Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.4-bis Ord. pen.

    La Corte interpreta che la condanna per uno dei reati elencati nell'art.4-bis e' di per se' cause di inammissibilita' della detenzione domiciliare richiesta ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis; non e' necessario accertare collegamenti con la criminalita' organizzata

  • art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare speciale; la sua applicabilita' e' esclusa se il condannato sta espiano una pena per reati previsti dall'art.4-bis

  • art.47 Ord. pen.

    L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione dell'evoluzione della personalita' del condannato dopo il fatto e la concreta capacita' di reinserimento; la sua erogazione puo' essere esclusa per gravita' del reato, precedenti, procedimenti pendenti, assenza di lavoro in liberta' e cattiva condotta carceraria

  • art.606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro relativo ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione)

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; indica limiti formali nella esposizione degli argomenti in cassazione

Massime di principio

  • Per le richieste di detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis, l'esistenza di una condanna per un reato elencato nell'art.4-bis costituisce di norma motivo di inammissibilita' senza bisogno di provare collegamenti con la criminalita' organizzata.
  • Per l'affidamento in prova ex art.47 la valutazione centrale e' l'evoluzione della personalita' del detenuto dopo il fatto; elementi negativi come gravita' del reato, precedenti, procedimenti pendenti, assenza di lavoro in liberta' e cattiva condotta in carcere giustificano il diniego.
  • Le valutazioni di merito (accertamenti di fatto e prognosi sulla rieducazione) operati dal Tribunale di sorveglianza sono difficilmente sindacabili in cassazione se non risultano manifestamente illogiche o carenti di motivazione.
  • Chi richiede misure alternative deve documentare concretamente il percorso di rieducazione (attivita' lavorativa, programmi trattamentali, buona condotta in carcere, assenza di procedimenti pendenti) per contrastare elementi ostativi.
  • In caso di ricorso infondato alla Corte di Cassazione e' possibile la condanna alle spese e l'applicazione di ammende (es. pagamento alla Cassa delle ammende).

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