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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33785/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate contro una precedente decisione favorevole al contribuente, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite richiamando "straordinari ed eccezionali motivi" legati alla complessità giuridica della vicenda. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che, in assenza di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni effettive, la compensazione non fosse consentita. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apodittica, insufficiente e contraddittoria, perché la ragione addotta per compensare le spese era generica e adattabile a qualunque controversia; inoltre la stessa CTR aveva dapprima escluso la decisività dell'errore revocatorio e poi, ai soli fini delle spese, aveva qualificato la causa come giuridicamente complessa, con motivazione ritenuta incoerente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dall'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, cioè in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, le quali devono essere specifiche e non espressive di formule generiche. Nel caso concreto la CTR aveva riconosciuto l'immediata percepibilità dell'assenza di decisività del preteso errore revocatorio, elemento incompatibile con la dichiarata complessità giuridica, sicché la motivazione sulla compensazione è stata giudicata contraddittoria e illegittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente e specificamente motivate; formule generiche o motivazioni illogiche integrano violazione di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della disciplina delle spese, ma la Corte valorizza la disciplina speciale tributaria e la necessità di motivazione specifica delle ragioni di compensazione.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    art. 9, comma 1, lett. f), nn. 1 e 2

    Ha modificato l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, introducendo la disciplina che consente la compensazione delle spese solo nei casi tassativi indicati.

  • art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Indicato per l'applicabilità temporale della nuova disciplina delle spese nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite costituisce deroga al criterio della soccombenza e richiede la ricorrenza di presupposti tassativi: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono essere concrete, specifiche e riferite alla controversia decisa; non sono sufficienti formule stereotipate o clausole di stile.
  • Se il giudice riconosce, nella motivazione, elementi che escludono la complessità della questione e poi fonda proprio sulla complessità la compensazione delle spese, la motivazione è contraddittoria e la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione.
  • Ai fini della compensazione il giudice deve valutare la condotta processuale delle parti e l'eventuale incidenza di fattori esterni non controllabili, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto al criterio generale della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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